Ordinanza n. 26/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.l. 66/1989
- art. 35d.lgs. 77/1995
usata come parametro
citata
- art. 23d.lgs. 342/1997
- art. 35d.lgs. 342/1997
- art. 4d.lgs. 342/1997
- art. 191Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- art. 19r.d. 2440/1923
- art. 37d.lgs. 342/1997
- art. 5d.lgs. 342/1997
- art. 194d.lgs. 342/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4,
del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza
locale), convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come
"successivamente sostituito" dall'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il
22 dicembre 1999 dal tribunale di Rovigo, iscritta al n. 132 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 dicembre 1999, pervenuta
a questa Corte il 9 marzo del 2000, il Tribunale di Rovigo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 23, comma 4, del decreto
legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),
convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come "successivamente
sostituito" dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali);
che il remittente premette che l'appellante nel giudizio
davanti a lui in corso aveva, in qualità di sindaco, all'epoca, del
comune di Lusia, incaricato in via di urgenza una ditta di effettuare
lavori di sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento
della scuola elementare del comune medesimo; che lo stesso appellante
deduceva di non aver potuto provvedere alla regolarizzazione della
spesa entro il termine prescritto dall'ultima parte dell'art. 23,
comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, cui corrisponde oggi l'art. 35,
comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, solo perché lo stesso giorno il
Consiglio comunale era stato sciolto ed era stato nominato un
commissario; e che nel giudizio di primo grado il giudice aveva
considerato come unico obbligato a far fronte al debito verso il
terzo per l'opera eseguita il Sindaco dell'epoca, in quanto
l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, cui corrisponde oggi
l'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, dispone che, nel caso
di acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo di
regolarizzare contabilmente l'ordine, il rapporto obbligatorio
intercorre fra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o
dipendente che ha consentito la fornitura;
che, secondo il giudice a quo non è manifestamente infondato
il dubbio di costituzionalità della norma da ultimo ricordata, nella
parte in cui essa "non esclude la novazione soggettiva a carico
dell'amministratore o funzionario il quale, nel caso di lavori
pubblici di somma urgenza, non abbia potuto provvedere alla
regolarizzazione della spesa entro il termine di 30 giorni per casi
sopravvenuti di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla sua
volontà";
che la norma, nella parte denunciata, sarebbe in contrasto
con i principi di ragionevolezza e di non disparità di trattamento,
in quanto, se la norma ha natura sanzionatoria, non sarebbe
ragionevole che la sanzione venga applicata anche a chi si sia
correttamente comportato per soddisfare il pubblico interesse e non
abbia potuto provvedere nel termine prescritto alla regolarizzazione
contabile per forza maggiore, e comunque solo perché oggettivamente
impedito da un fatto del tutto estraneo alla sua volontà;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale, rilevato preliminarmente che l'ordinanza non
indica specificamente i parametri costituzionali cui fa riferimento,
e ritenuto che la disposizione legislativa da esaminare, tenuto conto
dell'epoca in cui la vicenda si è svolta, sarebbe da individuare
unicamente nell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, osserva
che l'ordinanza di rimessione nulla riferisce circa le ragioni della
mancata regolarizzazione, che potrebbe essersi avuta solo per banale
inerzia o disordine amministrativo; e che comunque sarebbe incongruo
invocare una "manipolazione integrativa" della norma solo per
risolvere un caso particolare che avrebbe dovuto trovare soluzione
nella corretta applicazione della normativa;
che infatti, secondo l'interveniente, se i lavori ordinati
erano effettivamente necessari ed urgenti, il procedimento di
regolarizzazione non sarebbe dovuto mancare, ed eventualmente sarebbe
perfino ipotizzabile una responsabilità del funzionario e del comune
per la colpevole inattività che avrebbe cagionato la omessa
regolarizzazione; mentre, se non sussistevano i presupposti
sostanziali per la regolarizzazione, la questione di legittimità
costituzionale sarebbe inammissibile o quanto meno mal posta;
che, a giudizio della difesa erariale, non sussisterebbe la
terza ipotesi, prospettata dall'ordinanza, di una regolarizzazione
oggettivamente impossibile per motivi estranei alla volontà
dell'amministratore, in quanto curare il procedimento di
regolarizzazione non era compito dell'ex amministratore, cessato
dalla carica, ma della persona giuridica comune, la cui vita non
subisce interruzione per vicende riguardanti le persone fisiche che
lo rappresentano;
che, pertanto, la questione sarebbe, secondo l'interveniente,
inammissibile per carenza di rilevanza ed incongrua prospettazione, e
comunque non fondata, in difetto della ipotizzata disparità di
trattamento, e non potendosi scrutinare la norma, sotto il profilo
della ragionevolezza, secondo criteri relativi alle sanzioni, poiché
essa prevederebbe non una sanzione in senso proprio, ma una
conseguenza.
Considerato che il parametro sostanzialmente invocato dal
remittente è l'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della
disparità ingiustificata di trattamento e della irragionevolezza;
che la disposizione dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989,
successivamente sostituita dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77
del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997,
n. 342, e oggi trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), non prevede una sanzione a
carico dell'amministratore o funzionario che abbia consentito la
fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella
titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le
condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e
attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di
somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta
giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei
riguardi della pubblica amministrazione, in coerenza con il principio
tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio
nei confronti della pubblica amministrazione contraente solo a
seguito della prescritta approvazione (art. 19 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440): prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito
non riconoscibile a posteriori (art. 37, comma 1, lett. e) del d.lgs.
n. 77 del 1995, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 15 settembre
1997, n. 342, e oggi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e) del
d.lgs. n. 267 del 2000), esso produca effetti obbligatori a carico
della persona fisica che ha consentito la fornitura;
che, peraltro, nel caso di lavori di somma urgenza, è
prevista la regolarizzazione dell'ordine a posteriori entro il
termine stabilito, e che essa, in presenza dei requisiti sostanziali
richiesti per procedere ai lavori medesimi in via di urgenza, non è
una mera facoltà dell'amministrazione, ma risponde ad un suo preciso
obbligo, la cui eventuale violazione può essere fatta valere non
solo dal terzo contraente, in via di responsabilità precontrattuale,
ma anche, se del caso, dall'amministratore o dal funzionario che vi
abbia interesse;
che l'ipotesi, verificatasi nella specie, dello scioglimento
del consiglio comunale, intervenuto prima della scadenza del termine
per la regolarizzazione, non costituisce oggettivo impedimento alla
regolarizzazione medesima, dovendo ad essa procedere l'organo
comunale non importa se ordinario o straordinario competente pro
tempore ad agire per il comune;
che, pertanto, non sussistono né la ingiustificata
disparità di trattamento, né la irragionevolezza lamentate dal
remittente, onde la questione sollevata si palesa manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge
2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituito
dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte