Ordinanza n. 26/2002
Altra decisione · depositata il 15/02/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5
e 6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8
(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione, legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge della
Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano socio-sanitario regionale
per il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della Regione
Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
1998); 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio
1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione, legge finanziaria 1999), promosso con
ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Bassano del
Grappa nel procedimento civile vertente tra Zanon Costante ed altra e
la USL n. 3 di Bassano del Grappa, iscritta al n. 26 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso contro l'Azienda
sanitaria USL n. 3 di Bassano del Grappa dai genitori di una degente
presso l'Istituto Costante Gris, ricoverata nel biennio 1997-98 per
essere sottoposta a trattamenti di natura neuro-psichiatrica - il
Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 26
della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e 30 della legge 27 dicembre n. 730 del 1983
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria 1984), questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge della
Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
1993); 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996,
n. 5 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998); 40,
comma 1, della legge della stessa Regione 3 febbraio 1998, n. 3
(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione, legge finanziaria 1998); 55, comma 1, della legge della
Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
1999);
che nel procedimento civile a quo le parti ricorrenti
chiedono che venga accertato l'obbligo della USL convenuta di
provvedere al pagamento delle spese di degenza presso il predetto
istituto, dalla stessa poste a carico della ricoverata, in base alle
disposizioni impugnate dal Tribunale rimettente;
che nell'ordinanza di rimessione si osserva, da un lato, che
la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978
assicura, fra l'altro, all'art. 2, primo comma, n. 4, "la
riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e
psichica" e, all'art. 26, pone a carico del servizio sanitario
nazionale le "prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque causa"; dall'altro, che,
diversamente dalle prestazioni sanitarie, le prestazioni "di
carattere socio-assistenziale competono alle regioni e agli enti
locali" in base all'art. 30 della legge n. 730 del 1983, invocato
come parametro interposto (rimanendo a carico del servizio sanitario
nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con
quelle socio-assistenziali);
che il giudice a quo conclude che gli artt. 8, commi 4, 5 e
6, della legge della Regione Veneto n. 8 del 1993; 27, comma 5, della
legge della Regione Veneto n. 5 del 1996; 40, comma 1, della legge
della Regione Veneto n. 3 del 1998; 55, comma 1, della legge della
Regione Veneto n. 7 del 1999, nella parte in cui prevedono un
concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di
ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di
rilievo sanitario, contrasterebbero con l'art. 117 della
Costituzione, per contrasto con i richiamati principi fondamentali
stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 1978 e 30
della legge n. 730 del 1983;
che nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che questa
Corte dichiari l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata
questione;
che, in via preliminare, l'Avvocatura eccepisce
l'inammissibilità della questione sollevata dal giudice del lavoro
di Bassano del Grappa, per inadeguatezza della motivazione e giacché
quest'ultimo, contraddittoriamente, ha da un lato limitato il petitum
nel giudizio principale al biennio 1997-98, dall'altro, ha impugnato
una serie di disposizioni "temporalmente non pertinenti", senza fra
l'altro tener conto di una serie di modifiche ed abrogazioni nel
frattempo intervenute;
che, nel merito, l'Avvocatura osserva che "non esiste alcun
"principio fondamentale che esoneri in toto i soggetti tenuti agli
alimenti a favore di persona inabile dall'obbligo civilistico di
sostenerne il relativo onere e che trasferisca in toto a carico della
collettività ogni spesa per il soddisfacimento dei bisogni e la
generica assistenza (diversa da quella sanitaria) dell'inabile", né
sarebbe possibile rinvenire un principio fondamentale "che consenta
ai familiari dell'inabile di trattenere a sé la pensione di
inabilità e l'indennità di accompagnamento erogate per fronteggiare
le esigenze di vita dell'inabile".
Considerato che il giudice a quo dubita - in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, in relazione ai principi
fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del
23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30
della legge 27 dicembre n. 730 del 1983 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 1984) - della legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993,
n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione, legge finanziaria 1993); dell'art. 27, comma 5, della
legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano
socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998); dell'art. 40,
comma 1, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3
(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione, legge finanziaria 1998); nonché dell'art. 55, comma 1,
della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7
(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione legge finanziaria 1999), nella parte in cui "prevedono un
concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di
ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di
rilievo sanitario";
che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", la quale ha sostituito l'intero testo dell'art. 117
della Costituzione;
che pertanto, essendo stata modificata una delle disposizioni
costituzionali invocate come parametro, si impone la restituzione
degli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della
questione, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bassano del
Grappa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte