Ordinanza n. 260/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 230/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n.
51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le
attività a carattere stagionale di cui all'art. l, comma secondo,
lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa
il 13 maggio 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile
vertente tra l'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" e Sacco Carmelina,
iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il tribunale di Avellino, con la ordinanza in
epigrafe, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (elenco che
determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma
secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), in riferimento
agli artt. 3 e 33 della Costituzione;
rilevato che il citato d.P.R. n. 1525 del 1963 è atto privo di
forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al controllo di
legittimità costituzionale perché è stato emanato in base all'ultimo
comma dell'art. 1, menzionata legge n. 230 del 1962, che non ha
conferito al Governo delega ad emanare decreto avente valore di legge,
ma ha rimesso al solo Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale la
determinazione dell'elenco delle attività a carattere stagionale, già
genericamente indicate nel comma secondo, lettera a) dell'art. 1 stessa
legge n. 230 del 1962;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7
ottobre 1963, n. 1525 (elenco che determina le attività a carattere
stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), legge 18 aprile
1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato), sollevata dal tribunale di Avellino, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte