Ordinanza n. 260/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30r.d. 12/1941
- art. 3legge 27/1981
- art. 11r.d. 12/1941
- art. 3r.d. 12/1941
- art. 3legge 27/1981
- art. 32legge 27/1981
- art. 1legge 27/1981
usata come parametro
citata
- art. 97legge 425/1984
- art. 1legge 425/1984
- art. 97legge 27/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 11 del
r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e art. 3 legge 19
febbraio 1981. n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura)
promossi con due ordinanze emesse il 5 giugno e 20 ottobre 1984 dal
Pretore di Verbania sui ricorsi proposti da Trotti Mario e Gusmorino
Daniela iscritte ai nn. 1022 e 1327 del registro ordinanze 84 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 bis e 119
bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 5 giugno 1984 sul ricorso
inteso da Trotti Mario esercente la potestà sulla minore figlia
Giuseppina ad ottenere la autorizzazione a consentire quale legale
rappresentante di questa alla divisione di beni ereditari (ordinanza
comunicata il 20 e notificata il 27 luglio 1984; pubblicata nella G.U.
n. 19 bis del 23 gennaio 1985 e iscritta al n. 1022 R.O. 1984) il
Pretore - giudice tutelare - di Verbania, premesso che, essendo
vice-pretore onorario, non poteva in tale sede ovviamente dolersi di
non percepire alcuna indennità, ha affermato che il mancato
riconoscimento ai vice pretori onorari di una adeguata indennità nuoce
soprattutto alla credibilità della Giustizia ed ha auspicato che, ove
il legislatore non riconosca la indennità, sia scrutinata
l'opportunità di abolire la figura del vice pretore onorario, ha
dichiarato d'ufficio non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30 e segg. R.D. 30 gennaio
1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono alcuna
indennità per i vice pretori onorari e dell'art. 3 l. 9 febbraio 1981,
n. 27 in quanto non comprende i vice pretori onorari che svolgono
funzioni giurisdizionali, in relazione agli artt. 97 comma primo e 101
comma secondo Cost., rimettendone l'esame a questa Corte avanti la
quale non si è costituito il Trotti ma ha spiegato intervento
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
generale dello Stato instando con atto depositato il 12 febbraio 1985
per la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, di infondatezza
della proposta questione, II) che con ordinanza emessa il 20 ottobre
1984 sul ricorso inteso da Gusmorino Daniela, esercente la potestà
sulla minore Paola, ad ottenere l'autorizzazione a vendere in qualità
di legale rappresentante di questa un bene ereditario (ordinanza
comunicata il 6 e notificata il 12 novembre 1984; pubblicata nella G.U.
n. 119 bis del 22 maggio 1985 e iscritta al n. 1327 R.O. 1984), il
Pretore - giudice tutelare - di Verbania, premesso che, essendo egli
vice pretore onorario "in questa sede non poteva ovviamente dolersi,
considerato il carattere volontaristico del suo ufficio, di non
percepire alcun compenso o alcuna indennità", ha d'ufficio dichiarato
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30 e segg. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in
quanto non prevedono alcuna indennità per i vice pretori onorari non
reggenti o non incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo
comma dell'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario, e dell'art. 3 della
legge 19 febbraio 1981 n. 27 e dell'art. 1, primo comma, della legge 6
agosto 1984 n. 425, in quanto non comprendono i vice pretori onorari,
in relazione agli artt. 97 primo comma e 101 secondo comma, Cost., e
rilevante sulla considerazione che "non si possa fondatamente affermare
che il trattamento economico del Giudice non ha alcuna rilevanza
sull'imparzialità e sul buon andamento dell'amministrazione della
giustizia", rimettendone l'esame a questa Corte, avanti la quale la
Gusmorino non si è costituita ma ha spiegato intervento con atto
depositato l'11 giugno 1985 nell'interesse del Presidente del Consiglio
dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando per la
declaratoria d'inammissibilità e, comunque, d'infondatezza della
proposta questione.
Considerato che non può questa Corte scrutinare la fondatezza
delle proposte questioni sollevate dal Pretore di Verbania nelle due
ordinanze, di cui - stante la continenza - va disposta la riunione né
la idoneità delle disposizioni costituzionali prescelte a fungere da
idonei parametri perché ne difetta in guisa assoluta la rilevanza, non
disconosciuta dallo stesso Pretore, per non essere le questioni
sollevate pregiudiziali alla decisione sui ricorsi di volontaria
giurisdizione che hanno fornito occasione alla rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1022 e 1327 R.O. 1984,
dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, delle
questioni di costituzionalità degli artt. 30 ss. R.D. 30 gennaio 1941
n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono indennità per
i vice pretori onorari e dell'art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27
(Provvidenze per il personale di magistratura) in quanto non comprende
anche i vice pretori onorari che svolgono funzioni giurisdizionali,
sollevate in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo
Cost. dal Pretore di Verbania con ordinanze 5 giugno 1984 e 20 ottobre
1984, nonché dell'art. 1 comma primo legge 6 agosto 1984 n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati)
sollevate con ordinanza 6 agosto 1984 in quanto non comprendono anche i
vice pretori onorari in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma
secondo Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte