Ordinanza n. 260/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 359/1987
- art. 2legge 482/1985
- art. 4legge 482/1985
- art. 2legge 440/1987
usata come parametro
citata
- art. 4legge 154/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella
legge 29 ottobre 1987, n. 440, e degli artt. 2 e 4 della legge 26
settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario
delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in
dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita), promosso con
ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Ferrari Giacomo e l'I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale
dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Udito l'avv. Giuseppe La Loggia per l'I.N.A.D.E.L. e l'Avvocato
dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che il Pretore di Genova, nel procedimento civile,
promosso da Ferrari Giacomo contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad
ottenere la rivalutazione e gli interessi sulle somme corrispostegli
per indennità premio di servizio comprensiva della indennità
integrativa speciale, nonché la restituzione dell 'I.R.P.E.F. per la
parte della indennità pari al contributo versato dallo stesso
ricorrente (sentenza n. 178 del 1986), con ordinanza del 3 marzo 1988
(R.O. n. 286 del 1988), ha sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,
quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte
in cui esclude che le somme corrisposte al lavoratore iscritto
all'I.N.A.D.E.L. a titolo di riliquidazione della indennità premio
di servizio con inclusione degli incrementi della indennità
integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977,
siano suscettibili di rivalutazione monetaria e diano luogo a
interessi;
che, ad avviso del rimettente, sussisterebbe la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità che si verifica
rispetto agli altri lavoratori in genere, per i crediti dei quali è
applicabile l'art. 429 del codice di procedura civile, pur essendo
indubbia la natura alimentare dei crediti previdenziali, e nei
confronti degli stessi lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L., i quali,
ricevendo in ritardo la riliquidazione della indennità premio di
servizio per ragioni diverse dalla inclusione della indennità
integrativa speciale, hanno diritto alla corresponsione di interessi
e rivalutazione;
b) questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4 della legge 26
settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che
dall'imponibile I.R.P.E.F. vada detratta una somma pari alla
percentuale di indennità premio di servizio corrispondente al
rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il
contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota
complessiva del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L.;
che, a parere del rimettente, sarebbero applicabili i principi
affermati da questa Corte nella sentenza n. 178 del 1986 per la
buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. agli statali;
che nel giudizio si è costituito l'I.N.A.D.E.L. che ha
concluso, relativamente alla questione sub a), per l'inammissibilità
o la infondatezza;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
rassegnato identiche conclusioni per la questione sub a) mentre, per
quella sub b), ha concluso per la inammissibilità;
Considerato che per la questione sub a) questa Corte ha (ordinanza
n. 68 del 1989) già dichiarato la questione manifestamente infondata
per quanto riguarda la rivalutazione monetaria e manifestamente
inammissibile per il profilo degli interessi, essendo stata già
dichiarata la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo
censurata (sentenza n. 1060 del 1988):
che non vi è motivo di modificare la decisione;
che, per la questione sub b), la legge 13 maggio 1988, n. 154,
ai commi 3- ter e 3-quater aggiunti all'art. 4, ha regolato la
materia di cui trattasi (detrazione dall'imponibile per la indennità
di fine rapporto del contributo versato dal lavoratore);
che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dal
giudice rimettente alla stregua delle nuove norme.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
per la parte in cui detta norma esclude la rivalutazione monetaria
della somma erogata al lavoratore per indennità premio di servizio
comprensiva della indennità integrativa speciale, sollevata dal
Pretore di Genova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui
esclude la corresponsione di interessi sulla somma erogata
dall'I.N.A.D.E.L. al lavoratore per indennità premio di servizio
comprensiva della indennità integrativa speciale, perché già
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del
1988, sollevata dallo stesso Pretore, con l'ordinanza in epigrafe;
c) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova per
nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n.
482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di
fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte