Ordinanza n. 260/1999
Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 499/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del
d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale),
promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1996 dal pretore di
Grosseto sul ricorso proposto da Fiorelli Renato contro l'INPS,
iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio, instaurato per ottenere la
ricostruzione di un trattamento pensionistico in base alla sentenza
n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Grosseto,
con ordinanza emessa l'8 ottobre 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 24
settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), nella parte
in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti;
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni
dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate
dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di
illegittimità costituzionale, e della successiva sentenza n. 240 del
1994 - si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., non
distinguendo tra diritti riconosciuti e almeno parzialmente
soddisfatti dalla norma e diritti contestati dall'INPS.
Considerato che il censurato d.-l. n. 499 del 1996 non è stato
convertito;
che gli effetti di tale d.-l. sono stati fatti salvi dall'art.
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la successiva
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha
riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;
che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato
meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei
titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ha altresì previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo
d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995
(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al
pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche
allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo
1996 (art. 36, comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione
(cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte