Ordinanza n. 260/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 136Codice della strada
- art. 19Codice della strada
- art. 1legge 205/1999
- art. 19d.lgs. 507/1999
usata come parametro
citata
- art. 116legge 205/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il
13 novembre 2000 dal giudice di pace di Trento nel procedimento
civile vertente tra Silva de Oliveira Gaddo Denise e la polizia
municipale di Trento, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie
speciale, n. 3 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione, il giudice di pace di Trento ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la
disposizione censurata, posta a raffronto con l'art. 116, comma 13,
dello stesso codice, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza,
perché con analogasanzione amministrativa accessoria verrebbero
puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione
dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i
requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da
più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico
formale di conversione;
che nella specie, infatti, la conducente sarebbe stata tratta
in inganno dalla dichiarazione dell'Automobil Club - ACI di Trento
che, ex art. 135, comma 2, cod. strada, aveva confermato la validità
della patente brasiliana fino al 28 marzo 2004;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che la
determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,
siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia
discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le
scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione
delle sanzioni;
che, in particolare, quella accessoria del fermo
amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di
guida sia scaduta, non risulta essere sanzione né sproporzionata né
irragionevole, essendo coerente con la finalità perseguita in
generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare
una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente
pericolose (ordinanza n. 33 del 2001);
che infine, conformemente a quanto già affermato da questa
Corte (ordinanza n. 76 del 2000), va ribadito che nel nostro
ordinamento, ai fini della sicurezza della circolazione, la patente
estera può avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua
conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi
sanzionatori relativi alla guida senza patente;
che quindi la questione sollevata dal giudice di pace di
Trento è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice di pace di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte