Ordinanza n. 261/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 898/1970
usata come parametro
- art. 7Costituzione
- art. 138Costituzione
- art. 34legge 810/1929
- art. 5legge 810/1929
- art. 17legge 847/1929
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10
dicembre 1970, n 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla
Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Grandi
Franco e Clerici Anna, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 2 gennaio
1974.
Visto l'atto di costituzione di Clerici Anna;
udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla Corte
d'appello di Milano nel corso di un procedimento civile tra Grandi
Franco e Clerici Anna è stata sollevata, in relazione agli artt. 7 e
138 della Costituzione e con riferimento all'art. 34 del Concordato tra
l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.
810, ed agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847
(erroneamente scambiata nel dispositivo dell'ordinanza con la legge da
ultimo indicata), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 10 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio";
che si è costituita in giudizio innanzi a questa Corte la signora
Clerici Anna, con deduzioni depositate il 20 dicembre 1973, nelle quali
conclude chiedendo che la Corte si pronunci sulla questione di
legittimità delle norme di legge ordinaria impugnate, con riferimento
alle norme costituzionali richiamate nell'ordinanza di rimessione.
Considerato che identiche questioni sono state dichiarate non
fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e
manifestamente infondate con l'ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che
non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi
dalle precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n. 898,
recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata
in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione dalla Corte di
appello di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata
non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata
con l'ordinanza n. 127 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo. della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVAN NI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte