Ordinanza n. 261/1984
Altra decisione · depositata il 03/12/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 33/1980
usata come parametro
citata
- art. 14d.l. 463/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale) promossi con ordinanze
emesse dai Pretori di Verona il 12 novembre 1982, di Orvieto il 29
novembre 1982 (n. 2 ord.), di Como il 30 novembre 1982, iscritte
rispettivamente al n. 939 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 1, 2 e
89 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 149, 156, 163 e 184 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Calogero Carderaro e dell'INPS
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 29
febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il finanziamento
del Servizio Sanitario nazionale), nella parte in cui si impone il
pagamento dei contributi sociali di malattia anche ai liberi
professionisti già titolari di trattamento pensionistico per essere
stati dipendenti di enti pubblici ovvero per essere legati ad enti
pubblici da un rapporto di impiego in atto, questione sollevata dai
Pretori di Verona, Orvieto e Como in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
53 della Costituzione.
Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze è
entrato in vigore l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha dato una
interpretazione autentica della norma impugnata nel senso auspicato
dalle ordinanze di rimessione, sicché si rende necessario un nuovo
esame della rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché
procedano a nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte