Ordinanza n. 261/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma, in relazione al primo comma, del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 dal Pretore di
Genova nel procedimento civile vertente tra Serando Rita e Cassa
Marittima Meridionale iscritta al n. 1310 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Serando Rita ed altro e della
Cassa Marittima Meridionale,
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 (comunicata
il 19 ottobre e notificata il 5 novembre successivo; pubblicata nella
G.U. n. 113 bis del 15 maggio 1985 e iscritta al n. 1310 R.O. 1984) nel
giudizio promosso da Serando Rita in proprio e quale esercente la
potestà sul minore figlio Ugo per conseguire dalla convenuta Cassa
Marittima Meridionale la liquidazione della rendita ai superstiti a
seguito della morte di Riccardo Mannerini, rispettivamente loro marito
e padre, l'adito Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro,
respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla Cassa,
che ha indicato come competente il pretore del lavoro di Palermo nella
cui circoscrizione è la sede di essa convenuta, ha giudicato rilevante
e, in riferimento all'art. 444 comma primo c.p.c. per contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 444 comma secondo c.p.c.; che avanti la
Corte si sono costituiti l'avv. Franco Agostini giusta delega in
margine all'atto, pervenuta a mezzo posta il 7 febbraio 1985, chiedendo
nell'interesse di Serando Rita e Mannerini Ugo la declaratoria
d'illegittimità della disposizione impugnata e gli avv.ti Renato
Formica e Claudio Mazziotti, giusta delega in margine alla comparsa
depositata il 4 giugno 1985, instando nell'interesse della Cassa
Marittima Meridionale per la infondatezza della proposta questione; che
nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice
Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato che questa Corte, con sent. 6 dicembre 1984 n. 282
richiamata dalla Cassa, ha dichiarato non fondata la questione già
sottoposta al suo esame, tra l'altro, dal Tribunale di Genova con
ordinanza 28 aprile 1982, le cui argomentazioni sono state riprodotte
nella ordinanza di rimessione del giudice a quo di Genova.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell'art. 444 comma secondo c.p.c. sollevata in
relazione all'art. 444 comma primo c.p.c. per asserito contrasto con
gli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Genova con ordinanza 18 settembre
1984 (n. 1310 R.O. 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte