Ordinanza n. 261/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/12/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
- art. 53legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 77d.P.R. 915/1982
- art. 53d.P.R. 915/1982
- art. 9legge 615/1966
- art. 10legge 615/1966
- art. 14legge 615/1966
- art. 15legge 615/1966
- art. 18legge 615/1966
- art. 20legge 615/1966
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53,
e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle
direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319
relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il
15 marzo 1985 dal pretore di Santhià nel procedimento penale a carico
di Guala Luigi iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256-bis
dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio 8 ottobre 1986 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
ritenuto che il Pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe ha
promosso questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 60, 77, 53 e segg. l. 24 novembre 1981 n. 689 e 25 d.P.R. 10
settembre 1982 n. 915 nella parte in cui viene ammesso al beneficio
della sanzione sostitutiva ex artt. 77, 53 e segg. l. 689/81 chi abbia
commesso il reato di discarica vietata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che, al riguardo, il pretore rileva come i reati d'inquinamento,
per il tipo di interessi che ledono, sono considerati con particolare
rigore dal legislatore, tanto risultando segnatamente dall'art. 60 l.
24 novembre 1981 n. 689 che esclude l'applicabilità di sanzioni
sostitutive (d'ufficio o a richiesta dell'imputato) per chi incorra
nelle violazioni di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20 l. 13 luglio
1966 n. 615 (legge cd. antismog) e e degli artt. 21 e 22 l. 10 maggio
1976 n. 319 (legge Merli);
che alla luce di tali considerazioni il giudice a quo non riesce a
comprendere come mai il legislatore del d.P.R. 915/82, nel
disciplinare una materia del tutto analoga a quella delle leggi 615/66
e 319/76, volta alla protezione degli stessi rilevanti interessi
(tutela dell'ambiente e della salute), non abbia esteso, anche ai reati
in esso contenuti, la esclusione del beneficio delle sanzioni
sostitutive;
che in tal modo si verrebbe a determinare un'ingiustificata
disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra chi
inquina mediante emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle
acque e nel suolo (per i quali illeciti è esclusa l'applicazione della
sanzione sostitutiva) e chi invece inquina mediante stoccaggio sul
terreno di rifiuti solidi urbani (che fruisce di tale beneficio).
Considerato che con costante giurisprudenza di questa Corte
iniziative dirette a sollecitare pronunzie additive in materia penale,
quale quella in oggetto, sono state ritenute inammissibili, sicché
appare manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata a tal fine dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53 e segg. della legge
24 novembre 1981 n. 689 e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915,
promossa dal pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte