Ordinanza n. 261/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, della legge della Provincia di Trento 3 settembre 1977, n. 24
("Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata"), integrativo
dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale 20
agosto 1971, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1983
dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, iscritta al n.
842 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Cavada Paolo e della Provincia
di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1983 il Consiglio
di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,
della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24,
(integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge
provinciale 20 agosto 1971, n. 10), nella parte in cui esclude dalle
agevolazioni per l'accesso alla abitazione chi disponga di una o più
abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a lire
quattrocentomila;
Considerato che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata
comporta una ingiustificata discriminazione tra i percettori di
reddito, anche solo potenziale, derivante dalla locazione di alloggi
non utilizzabili direttamente e i percettori di reddito di
qualsivoglia altra natura;
che peraltro, avuto riguardo alla materia, risulta di per sé
non irragionevole l'esclusione dalle agevolazioni di coloro che già
dispongono di una o più abitazioni;
che se questione può porsi in ordine alle specifiche condizioni
in presenza delle quali opera l'esclusione, si incorre in
apprezzamenti di merito rientranti nella discrezionalità
legislativa;
che la disciplina impugnata è stata per l'appunto già
riformata con legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con la quale si
è fatto ricorso (vedasi l'art. 99, comma primo, lettera d) a nuovi
indici per determinare le condizioni patrimoniali in presenza delle
quali non si può accedere alle speciali agevolazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge
provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 ("Norme in materia di
edilizia abitativa e agevolata"), integrativo dell'art. 3, secondo
comma, lettera b, della legge provinciale di Trento 20 agosto 1971,
n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte