Ordinanza n. 261/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 11Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del
codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980,
n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti
relativi a magistrati e nei casi di rimessione), promosso con
ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal Pretore di Trieste nel
procedimento penale a carico di Rosario Gianni, iscritta al n. 449
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento
penale a carico del Procuratore della Repubblica presso quel
Tribunale dei minorenni, con ordinanza del 5 aprile 1988 (R.O. n. 449
del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 41- bis del
codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo la costante
interpretazione rigorosamente letterale della Corte di cassazione -
dispone lo spostamento di competenza solo nell'ipotesi di
appartenenza del magistrato imputato od offeso dal reato all'ufficio
giudiziario che sarebbe competente a decidere in primo o in secondo
grado, con esclusione, quindi, delle situazioni di appartenenza ad
altro ufficio giudiziario della medesima sede, o circoscrizione, o
distretto;
che, secondo il giudice a quo, tale esclusione contrasterebbe
con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,
in quanto, essendo la ratio della norma censurata, da un lato, quella
di tutelare il diritto di difesa del magistrato imputato, dall'altro
quella di fornire l'immagine verso l'esterno di terzietà del
giudicante, i limiti di applicazione della norma stessa appaiono
irrazionalmente ristretti;
che, il Pretore si è fatto carico della sentenza n. 232 del
1984, con la quale questa Corte ha già dichiarato inammissibile la
questione (prospettata, allora, con riferimento all'ipotesi di reato
commesso dal pretore o vicepretore onorario - od in suo danno -
allorché tale reato sia di competenza del tribunale nella cui
circoscrizione si trovi il mandamento cui il magistrato appartiene);
che, peraltro, egli ha ritenuto di sottoporre alla Corte un
nuovo elemento di valutazione, costituito dal nuovo codice di
procedura penale - all'epoca dell'ordinanza di rimessione ancora
bozza di progetto governativo -, che è nel senso (art. 11) di
trasferire la competenza in relazione a tutti i procedimenti in cui
un magistrato assume la qualità di imputato o persona offesa dal
reato solo che svolga le sue funzioni - o le svolgesse al momento del
fatto - nel distretto di cui fa parte l'ufficio giudiziario cui
sarebbe attribuita, secondo le regole generali, la competenza a
conoscere del reato;
Considerato che, come la Corte ha già osservato nella sentenza n.
232 del 1984 e nelle successive ordinanze nn. 164 e 165 del 1987,
rientra nella esclusiva competenza del legislatore stabilire se ed in
quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito della
organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire
sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni
più idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio
della magistratura;
che, pertanto, anche la predisposizione di una nuova norma
(nella specie l'art. 11 del nuovo codice di procedura penale,
approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), che risolve in modo
diverso il problema della competenza per i procedimenti riguardanti
magistrati, è espressione della discrezionalità del legislatore,
cui soltanto spetta la valutazione sulla opportunità di effettuare,
attraverso il tempo, scelte diverse;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura
penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla
connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati
e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte