Ordinanza n. 261/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 28legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 12 novembre 1993 del giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Viot Claudia,
iscritta al n. 799 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Viot Claudia, il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Aosta, con ordinanza del 12 novembre 1993 (r.o. n. 799
del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e
101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui stabilisce che nell'ipotesi di contrasto tra giudice
dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la
decisione di quest'ultimo;
che il giudice remittente premette che gli atti del procedimento
in questione erano a lui pervenuti a seguito di sentenza di
incompetenza pronunciata dal Pretore di Aosta, che aveva ritenuto
sussistente la competenza del Tribunale di Aosta - essendo stata
aggravata, dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge
n. 356 del 1992, la pena prevista per il reato per cui si procede
(falsa testimonianza) - e che lo stesso giudice a quo, affermando di
non poter concordare con la decisione del Pretore, osserva che se non
vi fosse impedito dalla norma impugnata, solleverebbe conflitto di
competenza dinanzi alla Corte di cassazione;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata
subordinerebbe la decisione del giudice per le indagini preliminari a
quella del giudice del dibattimento, in violazione dell'art. 101
della Costituzione, secondo il quale il giudice soggiace unicamente
alla legge, e sarebbe viziata da irragionevolezza, dal momento che
imporrebbe al giudice per le indagini preliminari l'adozione di una
decisione erronea quale sarebbe quella, nell'ipotesi verificatasi nel
giudizio a quo, di instaurare un dibattimento inutile davanti ad un
giudice incompetente;
che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si
fondano su un presupposto interpretativo da ritenersi errato, dal
momento che, come già affermato da questa Corte, (ord. n. 15 del
1992) e dalla Corte di cassazione (Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363),
la norma impugnata "risulta preordinata a risolvere i dissensi tra
giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario";
che, di conseguenza, l'art. 28, secondo comma, seconda parte,
del codice di procedura penale non trova applicazione in una
fattispecie quale quella realizzatasi nel giudizio a quo, nella quale
giudici appartenenti ai diversi uffici giudiziari di pretura e di
tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione
del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla
procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di
cui all'art. 28, primo comma;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte