Ordinanza n. 261/1998
Altra decisione · depositata il 09/07/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 595Codice penale
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, sorto
a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre
1997 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle
opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti di David M.
Sassoli con ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 90
del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale contro il membro
del Parlamento Cesare Previti per il reato di diffamazione, il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con
ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare la
insindacabilità dei fatti ascritti al Previti stesso, poiché essi
non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, in particolare, il parlamentare risulta imputato del delitto
previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, a mezzo stampa,
offeso la reputazione del giornalista Sassoli David Maria,
rilasciando dichiarazioni - destinate ai mezzi d'informazione ed
effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA del 15 maggio 1995 -
nelle quali lo indicava "come partecipe di uno stile giornalistico
volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad annebbiare
anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare
anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di
disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche";
che - eccepita dalla difesa dell'indagato l'applicabilità
dell'art. 68 della Costituzione e trasmessi gli atti alla Camera dei
deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni;
che a parere del g.i.p. - anche sulla base della giurisprudenza
di questa Corte, ed in particolare delle affermazioni contenute nella
sentenza n. 375 del 1997 circa la riferibilità dell'atto alla
funzione parlamentare, la quale può sì svolgersi in forma libera ma
non può coincidere con l'intera attività politica, a meno di non
trasformare la prerogativa in privilegio personale - la condotta
ascritta all'imputato non può essere in tal modo qualificata,
mancando alcun tipo di connessione tra la funzione parlamentare e "la
circostanza strettamente personale da cui sono scaturite le sue
dichiarazioni all'ANSA".
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è
chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine
all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell'esistenza
della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in punto di ammissibilità;
che, in conformità al principio costantemente affermato da
questa Corte, secondo cui i singoli organi giurisdizionali,
esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei
conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (cfr., da ultimo,
sentenza n. 265 del 1997 ed ordinanza n. 37 del 1998), dev'essere
riconosciuta la legittimazione del g.i.p. del tribunale di Roma a
sollevare il presente conflitto;
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad esserne
parte, quale organo competente a dichiarare definitivamente la
propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione (v., oltre la citata sentenza n. 265 del
1997, le ordinanze nn. 132, 251 e 325 del 1997);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio
asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti,
del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare,
di dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse da
quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione
(cfr. sentenze nn. 265, 375 e ordinanza n. 442 del 1997);
che dal ricorso possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte