Ordinanza n. 261/1999
Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
citata
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,
3 e 4 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
previdenziale), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal
pretore di Brescia sul ricorso proposto da Boldini Margherita contro
l'INPS, iscritta al n. 1174 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per ottenere la
ricostruzione di un trattamento pensionistico in base alla sentenza
n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Brescia,
con ordinanza emessa il 10 maggio 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del d.-l.
28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -
sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
maturate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze
della Corte costituzionale - viola l'art. 3 Cost., per
irragionevolezza intrinseca del complessivo contesto normativo
dell'intero articolo, viziato da lacune ed imperfezioni, afferenti in
particolare: a) alla definizione in termini di "rimborso" di quanto
spettante ai ricorrenti; b) alla difficile individuazione dei
superstiti aventi diritto ai rimborsi stessi; c) alla esclusione di
interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute; d) alla
previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti; e) alla
mancanza di un'integrale copertura finanziaria della spesa prevista;
che si è costituito in giudizio l'INPS, concludendo per la non
fondatezza della sollevata questione.
Considerato che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996,
non convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio
1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396 e 24 settembre 1996, n. 499,
tutti recanti le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;
che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo
denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante
emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ha altresì previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo
d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995
(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al
pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche
allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo
1996 (art. 36, comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione
(cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte