Ordinanza n. 262/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 443Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8
gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione"), nel testo risultante
dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, promossi
con ordinanze emesse il 18 aprile, il 13 maggio 1980 e il 19 gennaio
1981 dal Pretore di Roma (n. 4 ord.), il 28 gennaio 1981 dal Pretore di
Firenze (n. 2 ord.), il 14 e il 15 dicembre 1981 dal Pretore di
Brescia, il 25 marzo 1982 dal Pretore di Roma e il 20 aprile 1983 dal
Pretore di Ferrara, iscritte rispettivamente ai nn. 429, 452, 468 del
registro ordinanze 1980, ai nn. 206, 322, 323 del registro ordinanze
1981, ai nn. 148, 149, 485 del registro ordinanze 1982 e al n. 499 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 228, 235 dell'anno 1980, nn. 193, 269 dell'anno 1981,
nn. 206, 220 e 344 dell'anno 1982 e n. 322 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione dell'ATAC e dell'ATAF nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con quattro ordinanze in data 18 aprile 1980 e 19
gennaio 1981 - emesse in una serie di controversie di lavoro promosse
da addetti a pubblici servizi di trasporto, nel corso delle quali era
stata eccepita dall'azienda convenuta l'improcedibilità dell'azione
giudiziaria per omesso o tardivo esperimento del previo reclamo
gerarchico ai sensi dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e
successive modifiche l'adito Pretore di Roma ha denunciato di
illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., il predetto
art. 10 r.d. cit., nel testo risultante dalla sentenza della Corte n.
93/1979, "in quanto non prevede che il giudice possa, con la pronuncia
di improcedibilità, rimettere in termini le parti, con la contestuale
sospensione del processo in corso";
che, secondo il giudice a quo, la richiamata decisione già
dichiarativa della illegittimità dell'art. 10, secondo e terzo comma,
r.d. 148 cit. "nella parte in cui dispone (va) l'improponibilità e non
l'improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva
presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie (come quelle di
specie) aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica "o "di ogni
altro diritto non esclusivamente patrimoniale" inerente al rapporto di
lavoro degli autoferrotranvieri - sarebbe priva di effetti pratici
(onde appunto l'immanente contrasto dell'impugnato art. 10 con gli
artt. 3 e 24 Cost.), una volta che l'attuata sostituzione della
sanzione della "improponibilità" con quella della "improcedibilità"
non si completerebbe con la previsione dell'applicabilità degli
istituti conseguenziali della improcedibilità stessa: istituti che
l'interprete non sarebbe autorizzato a desumere per analogia dall'art.
443 c.p.c. (dettato per un diverso tipo di controversia), né il
legislatore, da parte sua, avrebbe provveduto ad introdurre;
che innanzi alla Corte, nei giudizi relativi alle prime due
ordinanze, si è costituita l'ATAC e, nel giudizio relativo alla terza
ordinanza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri:
entrambi, se pur con diversa motivazione, concludendo per la manifesta
infondatezza della questione;
che lo stesso Pretore di Roma con ordinanza 13 maggio 1980 e 25
marzo 1982, il Pretore di Firenze con due ordinanze del 28 gennaio
1981, il Pretore di Brescia con ordinanze 14 e 15 dicembre 1981 ed il
Pretore di Ferrara, con un'ultima ordinanza del 20 aprile 1983, hanno
impugnato il predetto art. 10, sempre nel testo già emendato con la
sentenza n. 93 del 1979, in relazione all'ultimo profilo (che si
ritiene non intaccato dalla citata pronuncia) della "improponibilità
dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di sessanta giorni
dalla definizione del reclamo gerarchico o dal termine di trenta giorni
per detta definizione";
che si assumono, anche in questo caso, violati gli artt. 3 e 24
Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento (sul terreno della
difesa dei propri diritti) che si determinerebbe, per un verso, tra la
generalità dei lavoratori subordinati e la categoria degli
autoferrotranvieri, in quanto "le finalità di pubblico interesse
inerenti alla natura del servizio non richiedono di necessità una
compressione del diritto dei lavoratori del settore in termini di
decadenza dello stesso"; e, per altro verso, tra gli autoferrotranvieri
che abbiano proposto tardivamente il reclamo gerarchico (per i quali,
dopo la sentenza n. 93/1979, la sanzione è quella della
improcedibilità e non più della improponibilità) e gli
autoferrotranvieri che abbiano proposto tardivamente l'azione
giudiziaria, i quali incorrerebbero invece nella decadenza;
che nei giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di Firenze si
è costituita l'Azienda convenuta (ATAF), che ha concluso per il
rigetto dell'impugnativa; e nei medesimi giudizi ed in quelli relativi
alle ordinanze dei Pretori di Roma e Ferrara è anche intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per
l'infondatezza della impugnativa, escludendo che possano equipararsi -
tanto sul piano giuridico formale quanto su quello pratico - l'omesso
esperimento del rimedio gerarchico e la tardiva adizione dell'AGO dopo
l'esito di tale rimedio; e sottolineando che comunque "la previsione di
termini per l'accesso alla tutela giurisdizionale rientra nell'ambito
della potestà - latamente discrezionale - del legislatore ordinario di
determinare le modalità di esercizio del diritto di difesa".
Considerato che le dieci ordinanze sollevano questioni di
legittimità analoghe e connesse, che possono perciò venire
unitariamente decise;
che entrambe le riassunte questioni sono state, per altro, negli
identici termini, già esaminate dalla Corte che, con sentenza n. 136
del corrente anno, ha escluso la fondatezza dell'una e dell'altra,
richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione che (a
seguito della citata sentenza n. 93/79) interpreta l'art. 10 r.d.
148/1931 nei precisi termini in cui vorrebbero ricondurlo i richiesti
interventi correttivi; e cioè appunto nel senso dell'applicabilità in
via analogica dell'art. 443 c.p.c., in caso di tardività del reclamo,
e della esclusione della decadenza dall'azione nell'ipotesi
dell'inerzia dell'interessato contro il rigetto o il silenzio-rigetto
del reclamo: onde deve ribadirsi che non sussistono le denunciate
violazioni degli artt. 3 e 24 Cost..
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina dei
rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione
interna in regime di concessione"), nel testo risultante dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte