Ordinanza n. 262/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263Codice di procedura penale
- art. 6legge 532/1982
- art. 18legge 398/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con cinque ordinanze
emesse rispettivamente il 26 giugno 1985, il 21 gennaio 1986, il 21
dicembre 1985 e il 22 luglio 1985 (n. due ordinanze) dalla Corte di
cassazione sui ricorsi proposti da Motta Antonio, Gelli Licio, Di Mauro
Angelo, Gionta Ernesto, Lambie Castro Haidee Georgiana, iscritte al n.
855 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 255, 290, 324 e 331 del
registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, n. 34 e n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanze del 26 giugno
1985 (r.o. 855 del 1985), del 22 luglio 1985 (due: r.o. 324 e 331 del
1986), del 21 dicembre 1985 (r.o. 290 del 1986) e del 21 gennaio 1986
(r.o. 255 del 1986), ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui,
anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12
agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della
legge 28 luglio 1984, n. 398, "non riconosce all'imputato il diritto di
proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale
è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura";
considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno,
quindi, riuniti;
che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del
codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in forza
dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo
sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),
"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato
di cattura".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura
penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto
1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della
legge 28 luglio 1984, n. 398), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto
di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca
del mandato di cattura", questione sollevata con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
AN DRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte