Ordinanza n. 262/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice
di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Asti nei
procedimenti penali riuniti a carico di Santalucia Angela ed altri,
iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Pescara
nei procedimenti penali riuniti a carico di Berghella Vincenzo ed
altri, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di contenuto
sostanzialmente identico, il Pretore di Asti ed il Pretore di Pescara
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
197, lett. b), del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, in particolare, i giudici remittenti rilevano che l'art.
197 vieta l'assunzione come teste solo del coimputato dello stesso
reato o delle persone imputate di un reato connesso a norma dell'art.
12 del codice di procedura penale, o di un reato collegato a norma
dell'art. 371, secondo comma, lett. b), mentre non prevede alcuna
incompatibilità a testimoniare per le persone imputate di reati
commessi in danno reciproco le une delle altre, le quali assumono
vicendevolmente la veste di imputato e di persona offesa dal reato,
come avviene nei giudizi a quibus;
che, a loro avviso, sarebbe invece evidente la sostanziale
coincidenza delle situazioni sopraindicate, ai fini della posizione
dei soggetti chiamati a deporre come testi, con conseguente
violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e della pari
possibilità di tutela giurisdizionale, in veste di imputati di reati
comunque connessi;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall' Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;
che questa Corte, con la sentenza n. 109 del 1992 ha già
dichiarato non fondata questione identica (pur se formalmente
sollevata in riferimento al solo art. 3 della Costituzione) rilevando
che il criterio posto a base della norma impugnata, in ordine al
divieto di essere assunto come testimone, è quello dell'esistenza di
un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo
soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e
quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di
coimputati dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma
dell'art. 12 (art. 197, lett. a) e che, in ogni altro caso in cui si
verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett.
b);
che, conseguentemente, - come ha chiarito la citata sentenza -
la disciplina denunciata non può essere ritenuta discriminatoria nei
confronti delle persone imputate di reati commessi in danno reciproco
le une delle altre, in quanto sul piano del vincolo probatorio tale
posizione non è certamente assimilabile a quella dei soggetti
annoverati nell'art. 197, lett. a), per i quali tale vincolo è in re
ipsa, mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può verificarsi o
meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e
propria interferenza sul piano probatorio (nell'ipotesi di cui
all'art. 371, secondo comma, lett. b), opererà allora, anche per
coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere
assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b);
che dette argomentazioni valgono pienamente ad escludere
l'illegittimità della norma impugnata anche in ordine all'ulteriore
profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dai
giudici a quibus;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai
Pretori di Asti e di Pescara con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte