Ordinanza n. 262/1994
Altra decisione · depositata il 23/06/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58legge 142/1990
usata come parametro
citata
- art. 1legge 423/1993
- art. 1legge 20/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dalla Corte
dei conti nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore
Generale nei confronti di Losi Andrea ed altri, iscritta al n. 17 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso
con atto di citazione del 2 giugno 1988 contro amministratori della
Comunità montana dell'Appennino piacentino e riassunta con atto del
5 novembre 1992 contro gli eredi di uno di essi, la Corte dei conti,
con ordinanza del 6 aprile 1993, pervenuta alla Corte costituzionale
il 12 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma
4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui dispone che
"la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende
agli eredi";
che il giudice remittente ritiene applicabile alle comunità
montane la legislazione comunale e provinciale in materia di finanza
e di contabilità, incluse le norme relative alla responsabilità
degli amministratori e dei dipendenti;
che la norma impugnata - applicabile nel caso di specie,
trattandosi di eredi di un amministratore di comunità montana
deceduto dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 - è
ritenuta contrastante con i principi di razionalità e di
euguaglianza alla stregua della motivazione della sentenza n. 383 del
1992 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di
costituzionalità mirante ad ottenere l'estensione della norma a
tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici;
che è ravvisata anche la violazione dei principi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione perché la norma in
esame, da un lato, "legittima, anche a favore degli eredi di un
peculatore, l'arricchimento da causa illecita a danno dell'erario",
dall'altro "fa discendere .. dalla morte di uno dei corresponsabili
in solido un aggravamento della posizione debitoria degli altri
corresponsabili";
Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è
intervenuto il d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge 27
ottobre 1993, n. 423, il cui art. 1, comma 6, precisa che la
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità
sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni "si
estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante
causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato
patrimonialmente";
che la medesima precisazione è ripetuta nell'art. 1, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ha generalizzato la norma a
tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti
in materia di contabilità pubblica;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al
giudice rimettente per un riesame della rilevanza della questione
alla stregua delle nuove disposizioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte