Ordinanza n. 262/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre
1993 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a
carico di Ferraro Gaetano ed altri iscritta al n. 323 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
militari il Tribunale militare di Torino, all'udienza dibattimentale,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 420
del codice di procedura penale, nella parte in cui (comma 3) detta
norma - diversamente da quanto stabilito per la fase dibattimentale
dall'art. 486, comma 5, dello stesso codice - non prevede che, in
caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per legittimo impedimento, il giudice dell'udienza
preliminare disponga la sospensione o il rinvio del procedimento,
bensì stabilisce che il giudice provveda a norma dell'art. 97, comma
4, del codice, designando come sostituto altro difensore
immediatamente reperibile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione;
che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo
della dichiarazione resa al dibattimento da un difensore, in ordine
alla verificazione, nel corso dell'udienza preliminare, della
situazione regolata dalla norma impugnata e dunque dell'avvenuto
svolgimento dell'udienza preliminare, in applicazione di quanto
stabilito dalla norma stessa, con l'intervento di sostituto
immediatamente reperibile;
che ad avviso del giudice a quo la diversificazione di
disciplina tra fase dell'udienza preliminare e fase dibattimentale,
quanto alla regolazione dell'impedimento del difensore fiduciario,
pur se conforme alla direttiva n. 77) dell'art. 2 della legge-delega
n. 81 del 1987, ingenera dubbi di illegittimità costituzionale in
rapporto all'effettività della tutela del diritto di difesa, data la
specificità dell'attività di partecipazione e dell'apporto del
difensore fiduciario, non surrogabili dalla sola presenza del
sostituto;
che l'accennata diversificazione, d'altra parte, non si
giustificherebbe, per il rimettente, né con la - indubbia e "netta"
- differenza tra le due fasi del procedimento penale rispettivamente
interessate, che non potrebbe giustificare qualunque compressione
delle garanzie difensive nell'ambito dell'udienza preliminare, né
con l'esigenza di evitare utilizzazioni strumentali e dilatorie
dell'istituto, giacché analogo ipotetico rischio è presente nella
fase dibattimentale e tuttavia esso non ha ostacolato la previsione
della possibilità (recte: dell'obbligo) di rinvio o di sospensione
del procedimento ex art. 486, comma 5, del codice di rito;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che nell'atto di intervento ha concluso per una pronuncia di
inammissibilità o di infondatezza della questione, osservando - in
successiva memoria - che, per principio acquisito, la tutela
costituzionale del diritto di difesa non implica l'identica
disciplina in ogni fase e stato del processo, e che, una volta
escluso ogni sospetto di incostituzionalità quanto al meccanismo di
garanzia previsto nell'art. 97 del codice di procedura penale, è del
tutto coerente che nell'ambito dell'udienza preliminare trovi
applicazione questo stesso meccanismo, che rappresenta la regola per
i casi di impedimento del difensore fiduciario, e non anche la
disposizione dell'art. 486 del codice, assunta a termine di
raffronto, che rappresenta una ipotesi derogatoria ed eccezionale;
che inoltre, osserva l'Avvocatura, non è ravvisabile neppure un
profilo di irragionevolezza nella diversa disciplina apprestata in
relazione alle due fasi, giacché un simile rilievo potrebbe essere
svolto solo se tra udienza preliminare e dibattimento vi fosse
identità o analogia di struttura e funzione, il che non è: oggetto
della prima è la verifica della fondatezza della richiesta del
processo, oggetto della seconda è il giudizio sul merito della
responsabilità penale dell'imputato;
Considerato che la questione, sollevata dal tribunale militare
nella fase dibattimentale, ha ad oggetto una norma che regola
l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza
preliminare, fase del processo che è evidentemente conclusa all'atto
della proposizione della questione stessa;
che inoltre non risulta dall'ordinanza di rinvio se e in quale
modo il giudice a quo debba fare applicazione della norma impugnata,
non avendo il rimettente dedotto in relazione a quale evenienza
processuale propria della fase dibattimentale la questione sia stata
sollevata e non essendo dunque verificabile per quale profilo la
risoluzione del quesito possa avere concreta rilevanza in rapporto
alla fase in cui si trova il giudizio a quo;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (v. ord. n. 156 del 1994; n. 332 del 1987) per difetto
di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità, concernente una norma non attinente alla fase del
giudizio nella quale essa è proposta, non risultando quale sia
l'incidenza, in detta fase, della richiesta sostituzione della
disciplina stabilita dalla norma impugnata con quella prevista dalla
norma posta a termine di raffronto;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 420 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte