Ordinanza n. 263/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-quaterlegge 690/1976
usata come parametro
citata
- art. 9legge 690/1976
- art. 12legge 690/1976
- art. 13legge 690/1976
- art. 15legge 690/1976
- art. 21legge 690/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque
dall'inquinamento) promossi con due ordinanze emesse il 12 e 14 ottobre
1983 dal Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di
Bazzucco Giulietto e Leardini Dario iscritte ai nn. 1018 e 1019 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 88 e 95 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritentito che il Tribunale di Verona, con due ordinanze emesse il
12 ed il 14 ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690,
"in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l. 319/1976 e successive
modifiche nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi
adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti
produttivi"; che, infatti, secondo il giudice a quo, l'impugnata
disciplina comporterebbe "ingiustificata disparità di trattamento per
situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui
all'art. 3 della Costituzione";
e che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato inammissibili analoghe
questioni, con sentenza n. 314 del 1983: argomentando che, in nome del
principio d'eguaglianza, la Corte stessa non è "abilitata a esercitare
scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre
le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già
stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente
desumibili dall'ordinamento"; mentre l'art. 1 quater, "anziché
dettare regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una
serie di scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di
situazioni", la specifica sorte delle quali "potrà essere certo mutata
o meglio precisata", ma "sulla base di opzioni e di valutazioni...
eccedenti la competenza della Corte".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre
1976, n. 690, "nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei
complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti
produttivi", sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte