Ordinanza n. 263/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma, lett. a) e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR) promossi
con tre ordinanze emesse il 3 dicembre 1980 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Gorizia sui ricorsi proposti da Grisotto
Antonio, Arduini Giuseppe e Stefanutti Franco, iscritte ai nn. 212, 213
e 214 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 255 dell'anno 1981.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con tre ordinanze di identica motivazione emesse il 3
dicembre 1980, su ricorsi avverso l'iscrizione a ruolo dell'ILOR
(proposti da A. Grisotto, G. Arduini e F. Stefanutti, titolari delle
omonime ditte individuali esercenti attività, rispettivamente, di
rappresentante di commercio, artigiano ferraio, commerciante) - la
Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha riproposto la
questione - già esaminata ma, a suo avviso, non risolta dalla Corte
nella precedente sentenza n. 42 del 1980 - di costituzionalità, in
riferimento all'art. 53 Cost., degli artt. 1, comma primo, lett. a) e
7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 599, "in quanto il reddito di impresa viene assoggettato al tributo
in modo automatico ed indiscriminato", senza prendere minimamente in
considerazione la realtà economica dell'impresa in relazione ai
fattori produttivi;
che, secondo il giudice a quo, proprio le premesse poste nella
richiamata pronuncia n. 42/1980 implicherebbero, d'altra parte, la
fondatezza anche della odierna impugnativa in quanto, una volta
"assodato che il reddito di lavoro, sia esso subordinato od autonomo,
non può essere assoggettato ad ILOR, (ne) segue che bisogna analizzare
caso per caso i singoli redditi di impresa, al fine di determinare in
concreto quale sia l'apporto del lavoro e/o del capitale nella
formazione del reddito". E non si giustificherebbe perciò che, in via
del tutto presuntiva, il reddito sia considerato: fino ai sei milioni,
"di puro lavoro" (e perciò esente da tassazione); tra i 6 ed i 12
milioni "misto di lavoro e capitale" (dal che la deduzione ILOR del
50%); ed oltre i 12 milioni, "di puro capitale";
che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione
di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi stessi, per l'identità stessa
dell'oggetto, vanno riuniti al fine della decisione con unica
pronuncia;
che effettivamente la questione sollevata dalla Commissione di
Gorizia è diversa da quella a suo tempo esaminata nella citata
sentenza n. 42/1980 e che ha condotto alla declaratoria di
illegittimità degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 con
riguardo alla tassazione ILOR dei redditi di lavoro autonomo non
assimilabili a quelli di impresa; dacché, in questo caso, le censure
investono proprio l'imposizione dei redditi di impresa;
che, d'altra parte, la pronuncia ora richiesta alla Corte - nel
senso di sostituire all'attuale sistema di articolazione per fasce del
reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso
per caso, delle singole componenti del reddito stesso, al fine
dell'applicazione dell'ILOR e relative deduzioni - si risolve in un
intervento normativo di tipo additivo, implicante, nell'ambito di
soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla
competenza della Corte costituzionale.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7,
commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
599, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte