Ordinanza n. 263/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263Codice di procedura penale
- art. 6legge 532/1982
usata come parametro
citata
- art. 18legge 398/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale, modificato dall'art. 6 della
legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame di
provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti
di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva),
promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1983 dal Tribunale di Roma
sull'appello proposto da Deodati Antonio, iscritta al n. 187 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio
1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la
formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532,
"non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro
l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta
l'istanza di revoca del mandato di cattura";
considerato che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in
forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo
sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),
"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato
di cattura".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura
penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto
1982, n.532), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella
parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello
contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di
cattura", questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - CIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte