Ordinanza n. 263/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 23d.P.R. 597/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 e 23
legge 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'irpef), promossi con ordinanze emesse il 14 giugno 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di La Spezia nel procedimento
iniziato da Conte Euro (reg. ord. n. 793 del 1986) e il 10 novembre
1986 dalla Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila nel
procedimento iniziato da Leombruno Costantino (reg. ord. n. 83 del
1987), pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 3, prima serie
speciale, del 14 gennaio 1987, e n. 14, prima serie speciale, del 1°
aprile 1987;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Conte Euro e
avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1976 (e
dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
degli interessi su un contratto di conto corrente di corrispondenza,
la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza
del 14 giugno 1984 (reg. ord. n. 793 del 1986) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, l. 13 aprile 1977
n. 114: norma, la quale - modificando l'art. 10 d.P.R. 29 settembre
1973 n. 597 - limitava la detta deducibilità ai soli mutui agrari ed
ai mutui garantiti da ipoteca su immobili; nonché dell'art. 23 st.
l., relativo all'applicabilità del detto limite anche ai redditi
percepiti nel 1976;
che la Commissione riteneva che le citate norme imponessero
senza giustificazione ai contribuenti un carico tributario
imprevisto, così ledendo i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e
di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che nel corso di un giudizio iniziato da Leombruno Costantino la
Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila con ordinanza del
10 novembre 1986 (reg. ord. n. 83 del 1987) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c, d.P.R. n. 597 del
1973, come modificato dall'art. 5 l. n. 114 del 1977, il quale poneva
la suddetta limitazione di deducibilità, escludendone perciò, come
nella specie, i contratti di apertura di credito bancario con
garanzia ipotecaria: la distinzione tra i diversi tipi di contratto
sembrava alla Commissione contrastante con l'art. 3 Cost. per difetto
di ragionevolezza;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in
tutte le cause, chiedendo che fosse dichiarata la manifesta
infondatezza delle questioni, in quanto già decise con la sent. n.
143 del 1982;
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro
identità o connessione;
che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente
infondate in quanto già decise da questa Corte con sentenza n. 143
del 1982;
che con essa è stato escluso ogni contrasto tra l'art. 5 l. n.
114 del 1977 e gli artt, 3 e 53 Cost., essendo la
limitazione della deducibilità degli interessi ai soli mutui
ipotecari giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione
finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza del negozio ad
effetti obbligatori da cui nascono gli interessi stessi, attraverso
la sua realità (non basterebbe quindi, per quanto concerne
specificamente la questione sollevata dalla Commissione abruzzese, la
natura consensuale del contratto di apertura di credito bancario) e
la pubblicità della garanzia ipotecaria;
che la Corte ha altresì escluso ogni contrasto tra la
retroattività dell'impugnato art. 5 l. cit., stabilita dal
successivo art. 23, ed il principio costituzionale di capacità
contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente
rivelatori di ricchezza, che deve permanere nel momento
dell'imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del
contribuente;
che dette questioni sono state dichiarate manifestamente
infondate con ordinanze nn. 365 del 1983 e 342
del 1985;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977
n. 114, e 23 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt.
3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di La Spezia
e de L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già
decise con la sentenza n. 143 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte