Ordinanza n. 263/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 69Codice penale
- art. 442legge 152/1991
- art. 8legge 152/1991
usata come parametro
citata
- art. 3legge 203/1991
- art. 25legge 203/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma
secondo, del codice di procedura penale, dell'art. 69, primo comma,
del codice penale e dell'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività
amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento
penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 575 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 776 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale per il reato di
omicidio pluriaggravato in danno del dott. Rosario Livatino il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Caltanissetta, all'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza
dell'11 luglio 1994, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 442, comma secondo, del codice di procedura penale, 69,
primo comma, del codice penale e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività
amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27
della Costituzione;
che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo
per cui la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato
non può essere accolta, allo stato della disciplina positiva quale
risultante da decisioni della Corte costituzionale, giacché
l'accesso a detto rito speciale non è consentito a favore
dell'imputato di un reato punibile, in astratto, con la pena
dell'ergastolo, come è nel caso di specie;
che la riferita preclusione, sussistente anche quando il giudice
per l'udienza preliminare ritenga di dover escludere una circostanza
aggravante che comporta, sempre in astratto, la pena perpetua, ovvero
ritenga di dover diversamente qualificare l'imputazione formulata dal
pubblico ministero, non può non valere dunque - e a maggior ragione
- quando si tratti di delibare in ordine alla ricorrenza di una
circostanza come quella dell'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991
convertito in legge n. 203 del 1991; norma, questa, che configura una
circostanza attenuante ad effetto speciale a favore del soggetto
collaboratore con la giustizia e che prevede per questi, ricorrendone
gli estremi applicativi (dissociazione dai compartecipi nel reato;
"adoperarsi" del soggetto per "evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"), la
sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da
dodici a venti anni;
che, inoltre, il giudice a quo, argomentata la natura di
circostanza della previsione richiamata, ne sottolinea la
riconducibilità alla disciplina correlativa e dunque, in primo
luogo, al giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, primo comma,
del codice penale, il quale implica una completa valutazione del
merito della res iudicanda e non può essere ricompreso nella
delibazione affidata al giudice ai fini dell'ammissione del giudizio
abbreviato;
che, date queste premesse, e stante la qualità di collaboratore
dell'imputato, nei sensi anzidetti, il rimettente solleva questione
di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, del
codice di procedura penale, in quanto non prevede la possibilità di
applicazione della circostanza attenuante in discorso ai fini della
determinazione della pena in sede di decisione sull'ammissibilità
del giudizio abbreviato, assumendone il contrasto: a) con l'art. 3
della Costituzione, in quanto sarebbero parificate situazioni
profondamente diseguali (di chi è collaboratore e di chi non lo è);
b) con l'art. 25 (recte: 24) della Costituzione, risultando compresso
il diritto di difesa del soggetto collaborante, privato in questo
modo di un "importante strumento di definizione delle proprie
pendenze"; c) con l'art. 27 della Costituzione, perché ne
risulterebbe vanificato il diritto premiale che si fonda su detto
precetto costituzionale, in quanto la pena deve tendere alla
rieducazione del condannato che, se collaborante, dovrebbe avere
diritto ad un trattamento differenziato;
che inoltre il giudice coinvolge - "conseguenzialmente" -
nell'impugnativa anche la norma sostanziale più volte citata,
relativa alla circostanza attenuante, nonché la disciplina del
giudizio di comparazione in caso di concorso di circostanze
eterogenee, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali -
nonché ulteriormente per lamentata complessiva irragionevolezza
della disciplina in argomento - e per le stesse ragioni sopra
esposte;
che questione sostanzialmente identica e riferita agli stessi
parametri è stata sollevata, con ordinanza del
1 agosto 1994, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Palermo, in un distinto procedimento penale a carico del
medesimo imputato del giudizio precedentemente riferito;
che è intervenuto in questo secondo giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha dedotto l'inammissibilità o comunque la
non fondatezza della questione in quanto - dopo la sentenza n. 176
del 1991 della Corte costituzionale - il giudizio abbreviato non è
consentito in radice per i delitti punibili in astratto con la pena
dell'ergastolo, come appunto si verifica nella specie, e comunque in
quanto la Corte costituzionale si è già pronunciata al riguardo
anche sul piano della esclusione di valutazioni di merito da parte
del giudice dell'udienza preliminare ai fini della decisione sulla
ammissibilità del rito, sottolineando inoltre connotati di
incomprensibilità del quesito riferito all'art. 69 del codice
penale;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni
pressoché identiche e concernenti le medesime disposizioni, sicché
i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronuncia;
che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Palermo, pur se in larga misura riproduttiva
dell'altra, è tuttavia - diversamente da quest'ultima - priva di
ogni indicazione in ordine alla concreta rilevanza della questione
sollevata rispetto al processo a quo, non risultando neppure il tipo
di imputazione contestata, per cui essa è inidonea a dare valido
ingresso alla questione di legittimità costituzionale, della quale
va dichiarata la manifesta inammissibilità, come da consolidato
orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze nn. 246, 136
e 43 del 1994);
che, relativamente all'ordinanza del giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, si deve osservare
che l'impugnativa congiunta della norma processuale - in tema di
giudizio abbreviato - e di quelle sostanziali - che prevedono la
specifica circostanza della collaborazione nonché il generale regime
applicativo - mira, da diverse possibili prospettive, ad un preciso e
unico petitum, che è quello di consentire al giudice dell'udienza
preliminare di riconoscere ed applicare la circostanza attenuante ai
fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, altrimenti precluso in
ragione della contestazione di un reato punibile, in astratto, con la
pena dell'ergastolo;
che peraltro questa Corte ha già disatteso questioni analoghe,
e riferite in parte agli stessi parametri, concernenti la più
generale preclusione alla verifica della esattezza dell'imputazione,
quale contestata dal pubblico ministero, da parte del giudice per le
indagini preliminari, sia quanto al titolo-base del reato che quanto
alla esistenza di circostanze aggravanti (sentenza n. 305 del 1993;
ordinanza n. 204 del 1994);
che in dette decisioni si è affermata, sul piano dell'indagine
di costituzionalità, la coerenza di una simile preclusione nel
disegno del nuovo processo penale, in rapporto alla funzione di
controllo sulla richiesta di giudizio (sent. n. 41 del 1993)
assegnata all'udienza preliminare e correlativamente al giudice
dinanzi al quale essa si svolge, e, nell'escluderne il contrasto con
il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa, si è più
in particolare sottolineato che sarebbe, al contrario, distorsiva una
diversa conclusione: sia perché, una volta accordato il potere di
sindacato sul merito dell'imputazione al giudice delle indagini
preliminari, questo potere non potrebbe non operare anche in senso
peggiorativo per l'imputato, al pari di quanto avviene nel
dibattimento; sia perché al riconoscimento del potere in discorso
osta la mancanza di uno strumento di controllo idoneo a prevenire
possibili determinazioni errate da parte del giudice;
che gli accennati rilievi, formulati in rapporto a questioni
prospettanti una serie di ipotesi di erronea o inadeguata
contestazione da parte del pubblico ministero, non possono che essere
ribaditi in rapporto all'ipotesi offerta dal giudizio a quo, in cui
non viene in gioco alcun profilo di dissenso del giudice sulla
contestazione formulata dall'organo di accusa ma si richiede
l'attribuzione di un potere di "neutralizzazione" della
contestazione, in sé preclusiva del rito, attraverso il
riconoscimento e l'applicazione di attenuanti;
che, in contrario, su quest'ultimo profilo, si deve ancora una
volta ribadire che un potere siffatto è del tutto eccezionale al di
fuori del giudizio sul merito della regiudicanda (sent. n. 431 del
1990; ord. n. 204 del 1994 citata);
che i rilievi che precedono sono riferibili anche al parametro,
ulteriormente invocato, dell'art. 27 della Costituzione, che non
impone l'introduzione della richiesta deroga al sistema, e valgono,
del pari, in relazione alle censure riferite alla disciplina
sostanziale della circostanza de qua, per la quale del resto sarebbe
extra ordinem una addizione normativa tale da renderla applicabile in
qualunque fase del procedimento diversa dal giudizio sul merito del
reato (onde superare la preclusione al rito speciale); non senza,
infine, rilevare che la peculiarità della situazione collaborativa,
sottesa, non è idonea a condurre a diversa conclusione in questa
sede;
che, pertanto, per tutti i profili dedotti la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del
codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del
codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte