Ordinanza n. 263/1998
Altra decisione · depositata il 09/07/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-terlegge 416/1989
- art. 7-septieslegge 416/1989
usata come parametro
citata
- art. 7legge 132/1996
- art. 7-quinquieslegge 416/1989
- art. 7-septieslegge 132/1996
- art. 7legge 416/1989
- art. 7-terlegge 39/1990
- art. 1legge 617/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7-ter e
7-septies, commi 1 e 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotti dall'art. 7 del d.-l. 19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni
urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la
regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale
dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea) e
dall'art. 7-quinquies, comma 5, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come introdotto, dal
d.-l. 18 novembre 1995, n. 489 (identico titolo), promossi con tre
ordinanze, la prima, emessa il 2 aprile 1996 dal pretore di Vercelli,
e le altre due il 15 gennaio 1996 dal Tribunale amministrativo per la
Sicilia, sezione distaccata di Catania, rispettivamente iscritte ai
nn. 398, 678 e 679 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 42, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998, il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso del giudizio direttissimo, instaurato a
seguito dell'udienza di convalida dell'arresto di un cittadino
iugoslavo, imputato del reato di cui all'art. 7-septies, commi 1 e 2,
del d.-l. 19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di
politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e
soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non
appartenenti all'Unione europea) (recte: dell'art. 7 del d.-l. n. 132
del 1996, in quanto introduce l'art. 7-septies nel testo del d.-l. 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), il pubblico ministero, dopo
aver concluso per la condanna, ha chiesto l'espulsione dell'imputato
ai sensi dell'art. 7-ter del predetto d.-l. n. 132 del 1996;
che il pretore di Vercelli, investito del processo, ha sollevato
d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del citato d.-l. n. 132 e,
in particolare, degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter (recte:
dell'art. 7 del d.-l. n. 132 del 1996, che integra con gli artt.
7-septies e 7-ter il citato d.-l. n. 416 del 1989);
che, secondo quanto premette il rimettente, il reato di cui al
comma 2 del citato art. 7-septies appare costituito dagli stessi
elementi materiali della contravvenzione di cui al comma 1, al quale
si aggiunge soltanto la circostanza dell'avvenuta ricezione della
notifica del provvedimento di espulsione;
che, per attribuire a tale disposizione un significato conforme
al principio di ragionevolezza, essa dovrebbe interpretarsi in modo
da conferire alla condotta tipica una reale offensività, tale da
giustificare la diversità di trattamento penale così introdotta;
che in questa prospettiva sarebbe necessaria la definitività del
decreto di espulsione, il che nella specie non è, palesandosi il
rischio che - annullato l'atto amministrativo - venga meno il
presupposto della punibilità del fatto come delitto;
che la questione sarebbe rilevante, perché il provvedimento di
espulsione, notificato all'imputato, non ha il carattere di
definitività;
che sarebbe non manifestamente infondata, in quanto
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento
sanzionatorio fra la previsione del primo e quella del secondo comma
dell'art. 7-septies;
che con la stessa ordinanza il pretore di Vercelli ha denunciato
l'art. 7-ter, inserito nel già citato art. 7 del d.-l. n. 132 del
1996;
che, infatti, tale disposizione, aggiunta alle previsioni del
d.-l. n. 416 del 1989, introduce nei confronti dei soli cittadini
stranieri un tipo di espulsione, a richiesta di parte, che vale a
integrare una nuova figura di misura cautelare di tipo personale;
che essa contrapporrebbe l'ipotesi dello straniero arrestato in
flagranza a quella dello straniero assoggettato alla misura cautelare
custodiale, attribuendo al giudice il potere, attivabile su richiesta
di qualcuno dei soggetti di cui al comma 4, di disporre l'espulsione
nei confronti dell'arrestato in flagranza al quale non venga
applicata la misura cautelare, ai sensi dell'art. 272 ss. del codice
di rito penale;
che la disposizione in esame renderebbe possibile applicare la
misura espulsiva su richiesta del pubblico ministero senza obbligo di
motivazione, sì che il potere conferito alla pubblica accusa non
sarebbe legato al fatto-reato e alla necessità di soddisfare le
esigenze cautelari;
che il giudice, privato di poteri valutativi, sarebbe indotto,
inevitabilmente, ad accogliere l'istanza;
che pertanto si profilerebbe, da un lato, la lesione del
principio di uguaglianza, per l'ingiustificata disparità di
trattamento dello straniero nei confronti del cittadino italiano, il
quale - in caso di arresto non convalidato - beneficerebbe della
semplice liberazione, e verrebbe in rilievo, dall'altro, la lesione
dei principi dell'inviolabilità personale e del diritto di difesa,
non potendo la disposizione censurata porre alcun limite al potere di
arresto né permettere di controllare la correttezza del suo
esercizio (rispettivamente, artt. 13, terzo comma, e 24 della
Costituzione);
che nel corso di altri due distinti giudizi amministrativi,
promossi da altrettanti cittadini extracomunitari per l'annullamento
dei relativi decreti di espulsione dal territorio dello Stato, il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 24, primo e secondo comma, e 113, primo
comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 del d.-l. n. 489 del 1995, in quanto introduce nel testo
del d.-l. n. 416 del 1989 l'art. 7-quinquies;
che, in particolare, un ricorso era stato depositato presso la
segreteria del Tribunale oltre il termine perentorio di tre giorni
dall'avvenuta notifica, mentre l'altro, depositato nel termine, era
stato notificato oltre i sette giorni dalla conoscenza del decreto di
espulsione;
che, in entrambi i giudizi, il giudice a quo ha sollevato
l'identica questione di legittimità costituzionale, censurando la
disposizione nella parte in cui stabilisce termini "abnormemente
brevi per la notifica ed il successivo deposito del ricorso
giurisdizionale da parte di cittadini extracomunitari colpiti da
provvedimenti espulsivi (o ad essi prodromici)";
che, secondo quanto osserva il rimettente, la questione sarebbe
rilevante nei due procedimenti, poiché - ove la disposizione non sia
ritenuta costituzionalmente illegittima - il giudice dovrebbe tenerne
conto e dichiarare, conseguentemente, i ricorsi irricevibili, per
tardività della notifica o per tardivo deposito;
che essa violerebbe l'art. 2 della Costituzione, il quale
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui il
diritto "al giusto processo" e quello "all'effettività della
difesa";
che tale parametro sarebbe violato, perché verrebbe concesso al
cittadino extracomunitario, quale destinatario del decreto espulsivo,
il brevissimo termine di sette giorni per l'impugnativa del
provvedimento e di soli tre giorni per il deposito, presso la
segreteria, del ricorso notificato (con la relata apposta in calce);
che la disposizione censurata menomerebbe la garanzia del diritto
al giusto processo e quello all'effettività della difesa, poiché
termini così brevi (del tutto anomali nell'ordinamento processuale)
finirebbero per ostacolare, in concreto, le possibilità di difesa
per quanti non conoscono la lingua italiana, si trovino in località
dove non esistono studi legali specializzati o dove non ha sede il
Tribunale amministrativo regionale con il relativo ufficio notifiche;
che l'assoluta inadeguatezza del termine per la notifica
comporterebbe anche l'incongruità di quello per il deposito del
ricorso notificato;
che quest'ultimo ostacolerebbe l'esercizio del diritto di difesa,
perché la parte, al fine di evitare la scadenza del termine,
dovrebbe recarsi "ogni due giorni" presso il competente ufficio
notifiche per accertarsi se il ricorso notificato sia "tornato" e,
dunque, possa essere ritirato per l'adempimento del deposito;
che vi sarebbe altresì violazione dell'art. 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, perché risulterebbe pregiudicato
l'esercizio del diritto di azione e quello di difesa, oltre ogni
ragionevole possibilità, con lesione del diritto alla tutela
giurisdizionale per gli extracomunitari nei confronti della pubblica
amministrazione;
che per le identiche ragioni la norma paleserebbe un contrasto
con l'art. 113, primo comma, anche nel combinato disposto con gli
artt. 2 e 24 della Costituzione.
Considerato che le ordinanze citate riguardano le disposizioni
urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la
regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale
di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate
con i decreti legge nn. 489 del 1995 e 132 del 1996;
che i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che tutti i decreti-legge, oggetto di censura, non sono stati
convertiti in legge entro il prescritto termine di 60 giorni, per cui
hanno perso efficacia sin dall'inizio;
che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati dopo l'ultimo
della serie, quello n. 477 del 1996, ha fatto seguito l'art. 1 della
legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validità degli
atti e dei provvedimenti adottati, facendo salvi gli effetti e i
rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti e disponendo, in
particolare, la salvezza delle cause di non punibilità e di
estinzione dei reati, nonché quelle che escludono l'applicazione di
altri tipi di sanzioni;
che, da ultimo, la legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha
dettato una nuova normativa per la regolamentazione della materia;
che, come già deciso con l'ordinanza n. 252 del 1997, è
necessario restituire gli atti ai giudici a quibus affinché valutino
se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Vercelli e al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte