Ordinanza n. 263/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 27/1978
usata come parametro
citata
- art. 17legge 449/1997
- art. 67d.P.R. 43/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia
di tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
1998 dal giudice del Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Corsini Doriana e il Ministero delle finanze, iscritta
al n. 875 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - promosso contro il
Ministero delle finanze per la declaratoria di nullità o la
pronuncia di annullamento di una cartella esattoriale relativa alla
tassa automobilistica di possesso di un autoveicolo, con soprattasse
ed interessi - il giudice del Tribunale di Roma, con ordinanza 4
maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 (ultimo comma) della legge 24 gennaio 1978, n. 27
(Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse
automobilistiche), in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, nella parte in cui non consente che "l'opposizione
all'ingiunzione di pagamento" sia esaminata "direttamente in sede
giurisdizionale, in mancanza ed indipendentemente" dall'esperimento
di un previo ricorso amministrativo;
che, secondo il giudice a quo l'assoggettamento dell'azione
giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con
differimento della proponibilità dell'azione all'esito degli stessi,
ovvero al decorso di un termine successivo alla presentazione del
ricorso, sarebbe costituzionalmente legittimo, a stregua della
costante giurisprudenza di questa Corte, solo se giustificato da
esigenze di ordine generale o superiori finalità di giustizia, le
quali invece non ricorrono nella specie;
che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma
che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
denunciata consentirebbe l'esame del merito, "suscettibile di
positiva considerazione", essendo stata la parte attrice (la quale
aveva dedotto la mancanza di possesso del veicolo) dichiarata
decaduta dal ricorso amministrativo per intempestiva proposizione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la
declaratoria di inammissibilità della sollevata questione, sia
perché quanto richiesto nel giudizio a quo dalla parte privata può
essere conseguito in sede amministrativa, ai sensi "dell'art. 17,
comma 18, nn. 6, 7, 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (con la
quale è stato, tra l'altro, stabilito che, allorquando sia
dimostrata la mancanza di titolarità del bene, "gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria procedono all'annullamento delle
procedure di riscossione coatta"), sia perché la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata non
comporterebbe, nella specie, l'eliminazione del già decorso termine
di decadenza di 30 giorni per l'opposizione all'ingiunzione di
pagamento; nonché, in subordine, la declaratoria d'infondatezza
perché il previo ricorso amministrativo ben si giustifica quale
opportuno filtro alle controversie davanti al giudice ordinario.
Considerato che il denunciato art. 3, ultimo comma, della legge n.
27 del 1978 è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo
da questa Corte con sentenza n. 233 del 1996, nella parte in cui non
prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del
registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza
del preventivo ricorso amministrativo, fermo restando che,
nell'ipotesi in cui il soggetto si sia avvalso del rimedio del
ricorso amministrativo, il rispetto dei termini di decadenza si
configura come ragionevole onere collegato alla libertà di scelta
della specifica forma di tutela riconosciuta dalla legge al soggetto
interessato, e rimanendo riservata al giudice, di fronte al quale
l'azione giudiziaria è proposta, la verifica del quomodo e del
quando della sua concreta esperibilità;
che nella stessa disposizione in esame, il riferimento
all'"ingiunzione di pagamento" deve intendersi sostituito da quello
alla "cartella di pagamento" susseguente all'iscrizione a ruolo,
poiché - a seguito dell'istituzione del servizio centrale di
riscossione dei tributi - la riscossione delle tasse automobilistiche
non si effettua più mediante ingiunzione fiscale ma con l'iscrizione
a ruolo e la conseguente emissione di cartella di pagamento (art. 67
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43);
che, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale
di cui alla sentenza n. 233 del 1996 necessariamente investe la norma
denunciata anche in relazione all'esperibilità dell'azione
giudiziaria avverso la cartella di pagamento, la quale ha assorbito
la funzione già svolta dall'ingiunzione di pagamento;
che la questione proposta, in quanto concernente norma già
dichiarata costituzionalmente illegittima, è manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24
gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di
tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e
113 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Roma, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte