Ordinanza n. 264/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 525/1982
- art. 1d.P.R. 43/1983
- art. 2d.P.R. 43/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati
tributari) e artt. 1 e 2 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 30 novembre e il 1 dicembre 1982 dal
Tribunale di Ravenna nei procedimenti penali a carico di Baroncini
Angelo e Zauli Maria Pasqua, iscritte ai nn. 86 e 119 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1983 dalla Corte d'Appello di
Lecce nel procedimento penale a carico di Satanassi Franco, iscritta al
n. 135 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983:
3) ordinanza emessa il 14 giugno 1983 dal Tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di Venegoni Gianni, iscritta al n. 794 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 60 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con le ordinanze 86 e 119/83
pronunciate rispettivamente il 30 novembre ed il 1 dicembre 1982, e la
Corte d'Appello di Lecce, con l'ordinanza 135/83 del 7 gennaio 1983,
hanno, sollevato identica questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, ritenuto incompatibile con
l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede concessione di amnistia
anche per i contribuenti nei cui confronti l'accertamento dell'Ufficio
è divenuto definitivo ed hanno assolto il debito d'imposta,
che analoga questione veniva sollevata anche dal Tribunale di
Varese con ord. 14 giugno 1983 (n. 794/83) che impugnava anche il
successivo d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43, che in tutti i giudizi
interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo si disponesse la
restituzione degli atti ai giudici a quibus, salvo che per quelli del
Tribunale di Varese.
Considerato che trattandosi di identica questione i giudizi possono
essere riuniti,
che effettivamente, giusta quanto la Corte ha già disposto con
ord. 11 aprile 1984 n. 112, per quanto si riferisce alle ordinanze 86 e
119/83 del Tribunale di Ravenna, nonché all'ord. 135/83 della Corte
d'Appello di Lecce, essendo sopravvenuto, successivamente alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione il d.P.R. 22 febbraio 1983 n.
43 che all'art. 1 ha esteso l'amnistia anche alle ipotesi contemplate
dalle ordinanze stesse, s'impone la restituzione degli atti ai primi
Giudici affinché riesaminino la questione alla luce della detta
sopravvenienza,
che, invece, per quanto attiene all'ordinanza 734/83 del Tribunale
di Varese, non solo essa è successiva (14 giugno 1983) alla
promulgazione del citato secondo Decreto 22 febbraio 1983 n. 43, ma va
anzi rilevato che il Tribunale lo ha addirittura coinvolto
nell'impugnazione, senza rendersi conto evidentemente che proprio
quest'ultimo provvedimento normativo riparava le lamentate omissioni
del decreto precedente, per cui manifesta appare l'infondatezza della
questione così sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R.
9 agosto 1982 n. 525 nonché dello stesso articolo del d.P.R. 22
febbraio 1983 n. 43, in relazione all'art. 3 Cost., sollevata dal
Tribunale di Varese con ord. 14 giugno 1983 n. 794.
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna e alla
Corte d'Appello di Lecce, quanto alle rispettive ordinanze 86 e 119/83
(Ravenna) e 135/83 (Lecce), che hanno impugnato esclusivamente l'art. 1
del d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 in relazione all'art. 3 Cost., per il
riesame della questione dopo la sopravvenienza dell'art. 1 del d.P.R.
22 febbraio 1983 n. 43.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte