Ordinanza n. 264/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 435 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984
dalla Corte di assise di Roma, iscritta al n. 220 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 197 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di assise di Roma, con ordinanza del 14
gennaio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 435 del codice di
procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di giudizio
immediato per reati commessi in udienza, "non consente la concessione
di un termine a difesa";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 92 del 1967 e che nell'ordinanza di rimessione non
vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati
dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 435 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte
di assise di Roma con ordinanza del 14 gennaio 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte