Ordinanza n. 264/1993
Altra decisione · depositata il 01/06/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 319Codice penale
- art. 112Costituzione
- art. 7legge 195/1974
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con
ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n.
46 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 maggio 1993, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in
riferimento alla deliberazione dello stesso approvata nella seduta
del 18 marzo 1993, con la quale era stata negata l'autorizzazione a
procedere nei confronti del sen. Severino Citaristi per i capi
relativi agli episodi di corruzione per un atto contrario ai doveri
del proprio ufficio (art. 319 c.p.), concedendola limitatamente ai
capi relativi alla violazione della normativa sul finanziamento dei
partiti (artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge
18 novembre 1981, n. 659);
che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di
voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la
ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi
con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a
procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover
procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative
concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la
ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate
dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare
i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta del
Senato della Repubblica del 18 marzo 1993, con conseguente rinvio
allo stesso organo per una nuova deliberazione;
che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a
sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della
Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di
iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della
Costituzione, il pubblico ministero è inderogabilmente l'unico
organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartiene, mentre non pertinente sarebbe il riferimento alla
ordinanza n. 16/1979 di questa Corte, con la quale è stata esclusa
la legittimazione del pubblico ministero sul presupposto che lo
stesso non può essere annoverato tra gli organi costituzionalmente
investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;
che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della
Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale
del conflitto, dal momento che il Senato della Repubblica,
nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo
comma, della Costituzione, avrebbe indebitamente interferito con lo
svolgimento dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art.
112 della Costituzione.
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione
spetta a questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,
attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e
112 della Costituzione);
che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di
un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella
conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in
tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che,
nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara
definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede
ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza
contraddittorio, della presente pronunzia, resta impregiudicata,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore
decisione anche in punto di ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di
cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la
presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro
il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte