Ordinanza n. 264/1995
Altra decisione · depositata il 19/06/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA a seguito dell'ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso
proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio delle Imposte dirette di
Camerino iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20 settembre
1994 (Registro ordinanze n. 784 del 1994), regolarmente notificata e
comunicata, la Commissione tributaria di primo grado di Camerino si
è limitata a sospendere "il giudizio avendo sollevato d'ufficio
l'eccezione di costituzionalità di cui all'ordinanza di pari data",
con verosimile riferimento all'altro provvedimento di cui al Registro
ordinanze n. 783 del 1994, con il quale il medesimo giudice ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso
tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
Considerato che l'ordinanza qui in esame ha per suo esclusivo
contenuto la sospensione del giudizio a quo in conseguenza della
eccezione di legittimità costituzionale sollevata con altra
ordinanza di pari data;
che essa, priva dei requisiti di cui all'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, risulta inidonea a promuovere il giudizio
incidentale di legittimità costituzionale;
che, pertanto, si rende necessario il rinvio degli atti al
giudice che li ha trasmessi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina il rinvio degli atti alla Commissione tributaria di primo
grado di Camerino, che li ha trasmessi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte