Ordinanza n. 264/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4legge 157/1992
- art. 4Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
citata
- art. 3legge 157/1992
- art. 1legge 157/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina
dell'aucupio) promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal Tar
per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione
Italiana World Wildlife Fund Italia contro la Regione Friuli-Venezia
Giulia ed altri, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Italiana World
Wildlife Fund, dell'Associazione Friulana Migratoristi e della
Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avv.ti Alessio Petretti per l'Associazione Italiana World
Wildlife Fund, Claudio Chiola per l'Associazione Friulana Migratori e
Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, nel giudizio promosso dall'Associazione
italiana World Wildlife Fund Italia, per l'annullamento del decreto
del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia,
recante il regolamento di esecuzione della legge di detta regione 1
giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), con ordinanza dell'8
novembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 di tale legge, in riferimento all'art. 4 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 dello statuto
speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n.1);
che i giudici a quibus premettono che l'associazione ricorrente
ha chiesto l'annullamento del regolamento impugnato eccependo "una
serie articolata" di censure "di violazione di legge e di eccesso di
potere sotto vari profili" ed essi, con sentenza parziale (11 gennaio
1997), hanno "provveduto a rigettare, siccome infondati, tutti i
motivi di gravame proposti";
che, osserva il Tar, l'art. 3 della legge regionale n. 29 del
1993, emanata nell'esercizio della competenza di tipo esclusivo di
cui la Regione Friuli-Venezia Giulia è titolare nella materia della
caccia ex art. 4 dello statuto di autonomia, consente alle
amministrazioni provinciali di affidare la gestione in concessione
degli impianti per la cattura degli uccelli da utilizzare come
richiami vivi a soggetti abilitati all'esito della frequentazione di
corsi organizzati d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, ovvero che hanno esercitato la cattura degli uccelli per
almeno un biennio in virtù di autorizzazione rilasciata in base alle
previgenti leggi regionali;
E che, secondo i giudici amministrativi, la materia è
disciplinata, altresì, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la
quale, stabilendo che la fauna da essa contemplata è tutelata
"nell'interesse della comunità nazionale" (art. 1, comma 1), ed
imponendo alle regioni a statuto speciale l'obbligo di adeguare entro
un determinato termine "la propria legislazione ai principi ed alle
norme stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e
dei rispettivi statuti" (art. 36, comma 7), integra un limite alla
competenza del legislatore regionale anche di tipo esclusivo;
che, in particolare, siffatto interesse è tutelato dall'art. 4
(recte: art. 4, comma 3) della legge n. 157 del 1992, il quale
riserva la gestione degli impianti di cattura degli uccelli da
utilizzare come richiami vivi esclusivamente al personale dipendente
dalle amministrazioni provinciali, valutato idoneo dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica;
che, dunque, ad avviso del Tribunale, la norma denunziata,
disciplinando la concessione degli impianti per la cattura degli
uccelli da utilizzare a detto scopo in difformità dall'art. 4, comma
3, della legge n. 157 del 1992, vulnera il limite del "rispetto
degli interessi nazionali" stabilito dall'art. 4 dello statuto di
autonomia, in quanto la previsione della gestione pubblicistica degli
impianti, e secondo le specifiche modalità dettate dalla norma della
legge dello Stato, esprime un principio inderogabile al fine della
tutela della fauna selvatica, il quale vincola il legislatore
regionale;
che nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti: il
Presidente della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata; l'Associazione Italiana World Wildlife Fund, la
quale ha concluso per l'accoglimento della questione, svolgendo
argomenti a conforto della propria tesi in una memoria (depositata
fuori termine); e infine l'Associazione Friulana Migratoristi,
resistente nel processo amministrativo, insistendo, anche in una
memoria depositata in prossimità dell'udienza, per
l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.
Considerato che vanno preliminarmente verificati i requisiti di
ammissibilità della questione e, in particolare, della rilevanza, la
cui carenza ha costituito oggetto dell'eccezione di inammissibilità
sollevata da una delle parti;
che, secondo i giudici a quibus, la questione di
costituzionalità è rilevante in quanto costituisce "l'unica parte
del thema decidenduim" non ancora definita con la citata sentenza
parziale, tanto che il suo accoglimento determinerebbe, "pressoché
inevitabilmente", l'annullamento delle norme regolamentari esecutive
della "norma legislativa presupposta";
che, inoltre, il Tar puntualizza che l'associazione ricorrente ha
eccepito, a conforto della domanda di annullamento, l'illegittimità
di tutte le disposizioni del regolamento per violazione della legge,
cui esso dà esecuzione, precisando che "diverse disposizioni di
detto atto normativo (artt. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13) dipendono, in
quanto ne sono l'attuazione o ne presuppongono l'esistenza, dalla
vigenza del sistema concessorio previsto dall'art. 3 della legge
regionale n. 29 del 1993";
che lo stesso Tribunale, avendo deciso con la suddetta sentenza
parziale dell'11 gennaio 1997 su "tutti i motivi di gravame
proposti", giudicandoli infondati, ha evidentemente stabilito la
conformità di tutte le disposizioni del regolamento di esecuzione
alla citata legge regionale n. 29 del 1993, facendo così
applicazione, in particolare, della norma dell'art. 3 della stessa
legge, da cui appunto le predette disposizioni "dipendono";
che, dunque, la questione è irrilevante per difetto di
pregiudizialità, in quanto i giudici, pronunziando nel corso dello
stesso giudizio la sentenza parziale il cui oggetto comporta la
necessaria applicazione della disposizione censurata, si sono ormai
preclusi la possibilità di rimetterla in discussione e di sollevare
l'eccezione di legittimità costituzionale (sentenze n. 315 del 1992;
n. 166 del 1992; n. 242 del 1990; sicché essa va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio),
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 dello statuto
speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte