Ordinanza n. 264/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 37legge 87/1983
- art. 37legge 87/1953
- art. 38legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato,
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell'11
novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi,
promosso dal Tribunale di Roma, con ricorso pervenuto l'11 gennaio
2000 ed iscritto al n. 140 del registro ammissibilità conflitti.
Visto l'atto di intervento del dott. Roberto Pennisi;
udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 14 dicembre 1999 il Tribunale di
Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione
adottata il giorno 11 novembre 1999, con la quale l'Assemblea ha
ritenuto che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale
nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente procede nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni ritenute offensive
dell'onore e della reputazione di Roberto Pennisi, all'epoca
magistrato in servizio presso la Direzione distrettuale antimafia di
Reggio Calabria, divulgate con un comunicato ANSA e pubblicate sul
quotidiano "Il giornale di Calabria";
che la Camera dei deputati, con delibera dell'11 novembre
1999, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni
a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il
procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, Costituzione;
che la Giunta ha motivato la proposta di insindacabilità
sulla base della considerazione che "le frasi pronunziate dal collega
Sgarbi erano in stretta ed immediata connessione con l'esito di un
procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente
leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento,
sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande
enfasi alla pubblica berlina. Si trattava, dunque, di una critica
tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un
procedimento penale nel quale le tesi della medesima si erano
rivelate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un
grave vulnus non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al
rapporto tra opinione pubblica e classe politica. Ciò sia pure in
assenza di un collegamento specifico con atti o documenti
parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa
l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto
sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.
Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della costante ed
intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in
Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli
strumenti giudiziari";
che il Tribunale di Roma sostiene che la deliberazione della
Camera dei Deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni dell'organo
giurisdizionale investito del giudizio sulla responsabilità penale
del deputato Sgarbi, perché adottata in palese carenza di specifici
profili di collegamento tra l'espletamento della funzione
parlamentare e le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi mediante la
divulgazione delle frasi a lui imputate;
che, in particolare, il Tribunale rileva che il riferimento,
nella motivazione della Giunta, al generico inquadramento delle frasi
pronunciate dal deputato Sgarbi nel contesto della battaglia politica
portata avanti, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso
improprio degli strumenti giudiziari, non sarebbe comunque
sufficiente a ricondurre tali dichiarazioni nell'alveo dell'esercizio
delle funzioni parlamentari;
che, infatti, la funzione parlamentare, pur non
estrinsecandosi solo negli atti tipici (potendo ricomprendere anche
quanto sia presupposto o conseguenza di questi ultimi), non può
tuttavia essere estesa all'"intera" attività politica svolta dal
parlamentare, in quanto ciò comporterebbe la trasformazione della
prerogativa parlamentare in privilegio personale (sentenza n. 289 del
1998);
che il Tribunale ha, dunque, sollevato conflitto ritenendo
che "la delibera della Camera dei deputati suindicata, per i motivi
esposti, integra una menomazione delle attribuzioni costituzionali
del potere giudiziario: palesandosi così un'ipotesi di conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 legge 11
marzo 53 n. 87";
che in prossimità della data fissata per la decisione, a
norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1983,
n. 87, sulla ammissibilità del conflitto, ha depositato "atto di
intervento", a mezzo dei suoi difensori, il dott. Roberto Pennisi,
quale persona offesa nel procedimento penale pendente dinanzi al
Tribunale di Roma;
che la persona offesa, nonostante sia a conoscenza della
giurisprudenza costituzionale che nega al singolo la legittimazione
ad essere parte nel giudizio costituzionale che segue la proposizione
del conflitto di attribuzione, rivendica la propria legittimazione
"ad intervenire nel procedimento iniziato dall'ordinanza del
Tribunale di Roma, già nella fase di delibazione circa
l'ammissibilità del medesimo ricorso, al fine di sostenere le
ragioni di tale ammissibilità e chiedere sin da adesso
l'annullamento della dichiarazione di insindacabilità adottata dalla
Camera dei deputati per le affermazioni diffamatorie pronunziate
dall'onorevole Sgarbi", sulla base della legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2;
che, ad avviso della parte privata, l'inserimento dei
principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione
consentirebbe di ritenere costituzionalmente obbligata la estensione
della garanzia del contraddittorio a ogni scansione processuale e,
dunque, imporrebbe di rendere attivabile da ogni soggetto, coinvolto
nel rapporto processuale-sostanziale suscettibile di essere
condizionato dal giudizio della Corte costituzionale, lo strumento
dell'intervento in tale giudizio, anche quando esso abbia ad oggetto
un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e fin dalla fase
della delibazione preliminare sulla sua ammissibilità.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata
preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile, in quanto sussistano i presupposti di cui agli
articoli 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e all'art. 26
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che, al riguardo, preliminarmente si deve verificare se
l'atto con il quale è stato sollevato il conflitto possieda i
requisiti richiamati dalle citate norme;
che non rileva a tal fine la forma dell'ordinanza rivestita
dall'atto introduttivo, ma la sua rispondenza ai contenuti richiesti
da tali norme per la valida instaurazione del conflitto (v. da ultimo
sentenze numeri. 11 e 10 del 2000; ordinanza n. 61 del 2000);
che sotto questo aspetto l'ordinanza - a prescindere dalla
considerazione che, recando la mera intestazione "Il Tribunale",
senza ulteriori specificazioni, non offre un'autonoma indicazione
dell'autorità ricorrente - è priva di ogni riferimento agli
specifici fatti per cui si procede e alla loro esatta qualificazione
giuridica, elementi necessari ai fini della compiuta percezione delle
ragioni del conflitto (v., tra le altre, ordinanza n. 318 del 1999),
e difetta del tutto, sia nel dispositivo, sia nella motivazione, di
una domanda rivolta alla Corte;
che a colmare tali lacune non possono soccorrere gli atti del
procedimento penale, irritualmente trasmessi dal Tribunale (v.
ordinanza n. 140 del 2000), in quanto è nel solo atto di ricorso, e
negli eventuali documenti ad esso allegati, che devono essere
rinvenibili gli elementi identificativi della causa petendi e del
petitum relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che le carenze formali e sostanziali sopra evidenziate
impediscono di considerare l'ordinanza del Tribunale come un valido
atto di promovimento di un conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato;
che tale conclusione, attenendo all'atto introduttivo del
conflitto, preclude alla Corte di prendere in esame la richiesta di
intervento della persona offesa;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Modena
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte