Ordinanza n. 265/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 113d.P.R. 636/1972
- art. 17d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ("Revisione della disciplina del
contenzioso tributario") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dalla Commissione Tributaria
di 1 grado di Ascoli Piceno sul ricorso di Mariani Sandro, iscritta al
n. 814 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 1 marzo 1982 dalla Commissione Tributaria di
grado di Novara sul ricorso di Bazzano Giuseppe, iscritta al n. 216 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 224 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1 grado di Novara, con
ord. 1 marzo 1982, pervenuta a questa Corte soltanto il 14 febbraio
1984 (n. 216/84), e la Commissione Tributaria di 2 grado di Ascoli
Piceno con ord. 26 aprile 1983 (n. 814/83) hanno sollevato la stessa
questione incidentale di legittimità costituzionale nei confronti
dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ritenendolo incompatibile
cogli artt. 53 e 97 Cost. e - secondo l'ord. 216/84 - anche coll'art.
113, mentre per l'ord. 814/83 (che esclude il 113) anche coll'art. 24
Cost. e ciò nella parte in cui sanziona l'improcedibilità del ricorso
per mancata allegazione di una sua copia,
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione.
Considerato che, trattandosi di un'identica questione, i giudizi
possono essere riuniti,
che, nonostante una delle ordinanze (814/83) faccia riferimento in
motivazione al d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, come quello che avrebbe
"modificato" l'impugnato art. 17, in realtà non ne tiene alcun conto
in quanto mostra di ritenere che la modifica si applichi dal 1 gennaio
1982, data della decorrenza della vigenza del decreto,
che, al contrario, trattandosi di norma di carattere processuale,
essa dev'essere applicata ai procedimenti in corso, tanto più che non
si tratta di semplice "modifica" ma addirittura di "sostituzione"
integrale, operata dall'art. 8 del sopravvenuto decreto,
che l'ord. 216/84 non ha nemmeno rilevato la detta sopravvenienza,
colla quale il legislatore ha riparato proprio a quanto viene lamentato
dai Giudici di merito, eliminando ogni sanzione per la mancata
allegazione della copia del ricorso,
che, pertanto, la sollevata questione non ha più alcun fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata dalla Commissione Tributaria
di 1 grado di Novara con ord. 1 marzo 1982 (pervenuta alla Corte il 14
febbraio 1984: reg. ord. 216/84), e dalla Commissione Tributaria di 2
grado di Ascoli Piceno con ord. 26 aprile 1983 (n. 814/83), con
riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte