Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1988

Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 31/1976

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia

di infrazioni valutarie), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno

1984 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di

Giovanazzi Enrico ed altri, iscritta al n. 974 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19-bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 6 giugno

1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31

(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito

nella legge 30 aprile 1976, n.159, art.1, con modificazioni, "nella

parte in cui non prevede la possibilità di trasformazione del rito

direttissimo in quello formale nel caso in cui il P.M., nell'ambito

delle indagini preliminari, abbia svolto una sostanziale attività

istruttoria";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui art.

5 ha sostituito il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo

1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, disponendo che

"Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano

necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo in

deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale";

e che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986,

n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore

della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento,

continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del

decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159";

che spetta, quindi, al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 356 del 1987);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte