Ordinanza n. 265/1988
Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 31/1976
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 1legge 159/1976
citata
- art. 502Codice di procedura penale
- art. 5legge 599/1986
- art. 6legge 599/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia
di infrazioni valutarie), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno
1984 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di
Giovanazzi Enrico ed altri, iscritta al n. 974 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19-bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 6 giugno
1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31
(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito
nella legge 30 aprile 1976, n.159, art.1, con modificazioni, "nella
parte in cui non prevede la possibilità di trasformazione del rito
direttissimo in quello formale nel caso in cui il P.M., nell'ambito
delle indagini preliminari, abbia svolto una sostanziale attività
istruttoria";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui art.
5 ha sostituito il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo
1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, disponendo che
"Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano
necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo in
deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale";
e che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986,
n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore
della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento,
continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del
decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159";
che spetta, quindi, al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 356 del 1987);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte