Ordinanza n. 265/1993
Altra decisione · depositata il 01/06/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con
ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n.
47 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea
nella seduta del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata
l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Benedetto Craxi,
detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di
corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della
domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e relativa al procedimento n.
8655/92 r.g., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di
grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi
concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento
pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
e 20 della stessa richiesta di autorizzazione);
che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di
voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la
ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi
con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a
procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover
procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative
concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la
ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate
dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare
i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta della
Camera dei deputati del 29 aprile 1993, con rinvio allo stesso Organo
per una nuova deliberazione;
che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a
sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della
Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di
iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della
Costituzione, il pubblico ministero è l'unico organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene,
mentre non pertinente sarebbe il riferimento all'ordinanza n. 16/1979
di questa Corte, con la quale è stata esclusa la legittimazione del
pubblico ministero sul presupposto che lo stesso non può essere
annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione
giurisdizionale in senso proprio;
che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della
Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale
del conflitto, dal momento che la Camera dei deputati, nell'esercizio
dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo comma, della
Costituzione, avrebbe interferito con lo svolgimento
dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art. 112 della
Costituzione.
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione
spetta a questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,
attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e
112 della Costituzione);
che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di
un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella
conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in
tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, e che,
nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara
definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede
ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza
contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore
decisione anche in punto di ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di
cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
alla Procura ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la
presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro
il termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte