Ordinanza n. 265/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 46legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con
ordinanze emesse il 17 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Beta Costruzioni
s.r.l. contro la Cassa di Risparmio s.p.a. ed altro, iscritta al n.
58 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 5
febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni sui
ricorsi riuniti proposti da Galleria Botticelli Antiquariato s.n.c.
ed altri contro l'Ufficio delle imposte dirette di Terni, iscritta al
n. 130 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da una società
avverso l'iscrizione a ruolo di una cartella esattoriale la
Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con ordinanza
emessa il 17 febbraio 1998, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le spese
del giudizio tributario, estinto per cessazione della materia del
contendere, restino a carico della parte che le ha anticipate,
escludendo l'applicabilità del criterio della soccombenza virtuale;
che, affermata la rilevanza della questione per intervenuto
annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela dopo
l'instaurazione del giudizio, ritiene la Commissione rimettente che
la norma impugnata - la quale disciplina una situazione equivalente a
quella prevista dal precedente art. 44, secondo cui chi rinuncia al
ricorso deve rimborsare le spese di lite alle altre parti, salvo
diverso accordo - si pone in contrasto: a) con l'art. 3, primo e
secondo comma, Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento
tra chi rinuncia al ricorso, il quale deve rimborsare le spese alle
altre parti, e l'amministrazione finanziaria, la quale invece, ove
rinunci alla pretesa tributaria, è esonerata dal pagamento delle
spese di giudizio; b) con l'art. 24 Cost., per la conseguente
lesione del diritto di difesa del contribuente;
che nel corso di analogo giudizio - promosso da una società
avverso alcuni avvisi di accertamento notificati dal competente
ufficio delle imposte dirette e successivamente annullati nelle more
del processo - la Commissione tributaria provinciale di Terni, con
ordinanza emessa il 5 febbraio 1998, ha anch'essa sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto
legislativo n. 546 del 1992;
che, secondo la rimettente, la disposizione censurata viola: a)
l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra
l'ufficio finanziario, il quale, avvalendosi del potere di
autotutela, ha la possibilità di impedire la prosecuzione del
giudizio senza incorrere nella condanna alle spese - come viceversa
accadrebbe di fronte alle altre giurisdizioni (civile, amministrativa
e contabile) - ed il contribuente, il quale può solo rinunciare agli
atti del giudizio dovendo rimborsare le spese di causa alla
controparte; b) l'art. 24 Cost., per conseguente lesione del diritto
di difesa dei ricorrenti diversi dalla pubblica amministrazione, i
quali, pur avendo sostanzialmente ragione, possono indursi a non
agire in giudizio perché sanno che l'amministrazione stessa,
riconoscendo i propri errori, potrebbe far cessare il contenzioso e
lasciare a loro carico l'onere delle spese già sostenute;
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
dell'infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che i giudizi - concernenti la medesima norma,
censurata con riferimento a profili sostanzialmente coincidenti -
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di
costituzionalità questa Corte, chiamata al vaglio di identiche
questioni, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza con le
ordinanze n. 368 del 1998 e n. 77 del 1999;
che nella motivazione di tali ordinanze - oltre che della
sentenza n. 53 del 1998, pronunciata su analoghe questioni - la Corte
ha già dato esaurienti risposte alle argomentazioni, svolte anche
dalle attuali rimettenti, a sostegno della lamentata violazione del
principio di uguaglianza e di razionalità, così come del diritto di
difesa del contribuente;
che, in particolare, questa Corte ha ivi osservato come, in
materia, il legislatore - nell'opera, affidata alla sua
discrezionalità, di conformazione degli istituti del giudizio
tributario a quello civile - non abbia in alcun modo travalicato il
limite della razionalità, costituendo principio insuperabile
esclusivamente quello che la parte vittoriosa non venga gravata, in
tutto o in parte, delle spese di lite, mentre la concreta
esplicazione del diritto di azione e di difesa della parte prescinde
dalla possibilità di conseguirne all'esito della lite la (eventuale)
ripetizione;
che essa ha altresì rilevato come, da un lato, la non simmetrica
costruzione delle singole norme in specifici sistemi processuali in
sé compiuti e riguardanti materie non omogenee è inidonea a
produrre lesioni al principio di uguaglianza, non potendo un modello
processuale essere assunto a parametro per un rito, e come,
dall'altro lato, la disomogeneità, quanto a presupposti ed effetti
processuali e sostanziali, fra la rinuncia al ricorso e la cessazione
della materia del contendere nel giudizio tributario, renda palese la
inconfigurabilità della paventata disparità di trattamento
risultante dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del decreto
legislativo n. 546 del 1992;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate -
entrambe in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24
della Costituzione - dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bolzano e dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte