Ordinanza n. 265/2000
Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 143/1997
- art. 2d.lgs. 143/1997
- art. 3d.lgs. 143/1997
- art. 4d.lgs. 143/1997
- art. 5d.lgs. 143/1997
usata come parametro
- art. 70Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 95Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 1legge 59/1997
- art. 3legge 59/1997
- art. 4legge 59/1997
- art. 8legge 59/1997
- art. 11legge 59/1997
- art. 17legge 400/1988
citata
- art. 3legge 491/1993
- art. 4legge 491/1993
- art. 5legge 491/1993
- art. 2d.lgs. 300/1999
- art. 33d.lgs. 300/1999
- art. 34d.lgs. 300/1999
- art. 55d.lgs. 300/1999
- art. 78d.lgs. 300/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e
5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), promosso con
ordinanza emessa il 10 giugno 1999 dalla Corte dei conti - sezione
del controllo, sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente
registrazione del d.P.R. 25 marzo 1999 recante il regolamento di
organizzazione del Ministero per le politiche agricole, iscritta al
n. 441 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che la Corte dei conti - sezione del controllo, con
provvedimento ("ordinanza") del 10 giugno 1999, emesso in occasione
dell'esame, ai fini della registrazione, del d.P.R. 25 marzo 1999,
recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le
politiche agricole, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76,
95 e 117 della Costituzione e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1,
lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, questioni
di legittimità costituzionale del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale) nel suo insieme, nonché di alcune sue
specifiche disposizioni;
che il collegio rimettente, affermata la propria generale
legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, ritiene le
questioni rilevanti rispetto alla funzione cui esso è chiamato, in
quanto il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti
consisterebbe nella verifica della conformità di questi alle
prescrizioni contenute in normativa di rango primario, e in
particolare alla disposizione che prevede l'adozione del regolamento;
che, nel caso di specie, il regolamento soggetto a controllo
troverebbe fondamento nel decreto legislativo n. 143 del 1997, per
cui sarebbe "fisiologica" la valutazione, da parte della Corte dei
conti, della legittimità costituzionale di tale decreto legislativo,
anche al fine di verificare se l'organizzazione del Ministero e le
funzioni ad esso attribuite rispettino il disegno organizzativo e
funzionale delineato nella legge di delega;
che, ad avviso della Corte dei conti, l'intero decreto
legislativo n. 143 del 1997 violerebbe gli artt. 70, 76 e 95 della
Costituzione, nonché gli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e
b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997, non trovando idoneo
fondamento in alcuna disposizione della stessa legge n. 59,
contenente la delega per il conferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali, in quanto nessuna nuova funzione sarebbe stata
trasferita alle regioni con il decreto legislativo n. 143 del 1997,
come testimonierebbe l'esame delle varie fasi del trasferimento di
funzioni statali alle regioni che hanno preceduto l'atto censurato
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge
4 dicembre 1993, n. 491);
che sono oggetto di specifiche censure gli artt. 3, comma 2,
4 e 5, che subordinano l'operatività della disciplina contenuta nel
decreto legislativo n. 143 del 1997 all'entrata in vigore di
ulteriori provvedimenti governativi, in quanto nessun criterio tra
quelli previsti dall'art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale
condizionamento, per cui risulterebbe violato il termine per
l'esercizio della delega, essendo lasciate alla discrezionalità
dell'esecutivo tutte le decisioni concernenti l'emanazione delle
disposizioni attuative;
che, secondo la Corte dei conti, l'art. 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 143 del 1997: a) affidando al Ministero per le
politiche agricole la elaborazione e il coordinamento delle linee di
politica agricola, agroalimentare e forestale, violerebbe l'art. 117
della Costituzione, che riserva tale funzione a leggi quadro; b)
attribuendo al Ministero compiti di "coordinamento nazionale",
sarebbe in contrasto con l'art. 8 della legge n. 59 del 1997, che
disciplina l'esercizio della funzione statale di indirizzo e
coordinamento; c) disponendo l'adozione da parte del medesimo
Ministero della "disciplina generale" della materia (tanto se intesa
come disciplina regolamentare quanto come attività amministrativa),
violerebbe l'art. 117 della Costituzione e l'art. 8 della legge n. 59
del 1997;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo che il sopravvenire del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, che prevede (agli artt. 2, 33, 34, 55, 78)
l'espressa attribuzione al Ministero per le politiche agricole e
forestali delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato e
previsti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, comporterebbe la
necessità di restituire gli atti al rimettente, per un nuovo esame
della rilevanza;
che, in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato una memoria, sostenendo
l'inammissibilità delle questioni, per difetto di valutazione della
loro rilevanza: la Corte dei conti avrebbe dovuto specificare in
relazione a quali specifiche previsioni del regolamento sottoposto al
suo controllo assumevano rilievo le ipotetiche illegittimità del
decreto legislativo parametro del giudizio, tanto più che
l'emanazione del regolamento governativo di organizzazione non si
fonda necessariamente sull'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
n. 143 del 1997, ma si configura come diretta espressione dei poteri
governativi di normazione di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), il quale contiene una nuova disciplina
dell'organizzazione ministeriale, che investe anche il Ministero per
le politiche agricole (v., ad esempio, gli artt. 4, 33, 34, 55, comma
2, e 78);
che l'entrata in vigore di tale nuova normativa (in base alla
quale è stato ora emanato il d.P.R. 28 marzo 2000, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole
e forestali) rende necessario, in via del tutto preliminare rispetto
a ogni problema di ammissibilità, restituire gli atti alla Corte dei
conti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - sezione
del controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte