Ordinanza n. 265/2001
Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 595Codice penale
- art. 111Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell'11
novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto
Pennisi, promosso dal tribunale di Roma - IV sezione penale - con
ricorso depositato il 16 novembre 2000 ed iscritto al n. 170 del
registro ammissibilità conflitti.
Visto l'atto di intervento di Pennisi Roberto.
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del
deputato Vittorio Sgarbi per il reato didiffamazione aggravata, il
tribunale di Roma, in data 14 dicembre 1999, ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla deliberazione adottata in data 11 novembre 1999, conla quale è
stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto
procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, e, come tali, insindacabili a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi
era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli
artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), "perché, fuori dai casi di
ingiuria, comunicando con più persone, offendeva la reputazione
di Pennisi Roberto - sostituto procuratore della Repubblica presso la
Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, nonché
magistrato inquirente nell'indagine relativa all'omicidio Ligato -
mediante le seguenti espressioni: "Pennisi, un nuovo Torquemada, un
torturatore" autore di una "vera persecuzione politica (...) non
sisottolinea da parte di nessuno il comportamento disumano e
persecutorio di Pennisi"; espressioni diffuse tramite un comunicato
stampa ANSA e pubblicate sul quotidiano Il giornale di Calabria in
data 31 maggio 1994";
che la Camera dei deputati aveva adottato la predetta
delibera dell'11 novembre 1999 in conformità alla proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere, la quale aveva motivato la
insindacabilità sulla base della considerazione che "le frasi
pronunziate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata
connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del
suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati,
alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia
cautelare ed esposti con grande enfasialla pubblica berlina; si
trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da
parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della
medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza
averarrecato, tuttavia, una grave lesione non solo alla reputazione
degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e
classe politica; ciò sia pure in assenza di un collegamento
specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve
ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo
tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in
generale, nel dibattito politico; inoltre, le frasi vanno inquadrate
nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il
collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori di esso, contro
l'uso distorto degli strumenti giudiziari";
che il tribunale di Roma ha sostenuto che la deliberazione
della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni
dell'organo giurisdizionale investito del giudizio sulla
responsabilità penale del deputato Sgarbi, perché adottata in palese
carenza di specifici profili di collegamento tra l'espletamento della
funzione parlamentare e le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi
mediante la divulgazione delle frasi a lui imputate;
che in particolare il tribunale ha osservato che il richiamo,
operato nella riportata motivazione della proposta di
insindacabilità adottata dalla giunta, al generico inquadramento
delle espressioni di cui si tratta nel contesto della battaglia
politica, portata avanti dallo Sgarbi, in Parlamento ed al di fuori
di esso, contro l'uso improprio degli strumenti giurisdizionali non
potrebbe comunque considerarsi sufficiente a ricondurre tali
dichiarazioni nell'alveo dell'esercizio delle funzioni parlamentari,
posto che, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 289 del 1998, se è vero che la funzione parlamentare non si
estrinseca solo negli atti tipici, potendo ricomprendere anche quanto
sia presupposto o conseguenza di questi ultimi, ciò non di meno ad
essa non potrebbe essere ricollegata automaticamente l'"intera"
attività politica svolta dal parlamentare, in quanto ciò
comporterebbe la trasformazione della prerogativa parlamentare in
privilegio personale;
che, nell'imminenza della data fissata per la decisione
sull'ammissibilità del conflitto, ha depositato "atto di
intervento", a mezzo dei suoi difensori, il dott. Roberto Pennisi,
parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di
Roma, il quale, pur facendosi carico della giurisprudenza
costituzionale sulla legittimazione ad essere parte nel giudizio
costituzionale instaurato a seguito di proposizione del conflitto di
attribuzione, ha rivendicato la propria legittimazione ad intervenire
già nella fase di delibazione circa l'ammissibilità del conflitto
sollevato dal tribunale di Roma, sulla base della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principî del
giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), che ha inserito i
principia del giusto processonell'art. 111 della Costituzione;
che la Corte, con ordinanza n. 264 del 2000, ha dichiarato
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione in
considerazione della mancanza nello stesso di qualsiasi riferimento
agli specifici fatti per cui si procede e alla loro esatta
qualificazione giuridica, nonché del difetto, sia nel dispositivo
sia nella motivazione, di una domanda rivolta alla Corte;
che il tribunale di Roma, con ricorso in data 10 ottobre
2000, con il quale ha provveduto ad ovviare a quelle carenze che
avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità del primo,
ha nuovamente sollevato il conflitto, ritenendo, per i motivi già
esposti, che la delibera della Camera dei deputati di cui si tratta
integri una menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere
giudiziario;
che il dott. Pennisi ha depositato un nuovo atto di
intervento chiedendo che la Corte riconosca la sua legittimazione ad
intervenire nel procedimento promosso dal tribunale di Roma e, nel
merito, ritenga inammissibile il conflitto, in quanto nessuna
efficacia inibente sulla prosecuzione del procedimento
giurisdizionale davanti allo stesso tribunale sarebbe da riconoscere
alla deliberazione dell'11 novembre 1999 con la quale la Camera dei
deputati ha affermato l'insindacabilità delle opinioni diffamatorie
espresse dall'onorevole Sgarbi a carico dello stesso dott. Pennisi;
in subordine, ritenga illegittima, e, quindi, annulli la citata
deliberazione, affermando che non spetta alla Camera dei deputati
dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole
Sgarbi.
Considerato che, nella presente fase del giudizio a carattere
meramente delibatorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a
deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, sul punto se il
ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto,
cioè se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti
alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei profili
soggettivi e oggettivi richiamati nel primo comma del medesimo
articolo (ordinanza n. 226 del 1995; n. 1 e n. 2 del 1979);
che il tribunale di Roma è legittimato a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio,
ripetutamente affermato dalla Corte, secondo il quale i singoli
organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad
essere parte nei conflitti costituzionali di attribuzione;
che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della
Corte, la Camera dei deputati, in relazione alla definizione
dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione rispetto ad un proprio componente, è legittimata ad
essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare
definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, quanto all'oggetto del conflitto, il tribunale di Roma
lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma,
della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di
attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei
deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni
espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio
integro), anche in ordine alla ammissibilità del ricorso e
dell'intervento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere depositati nellacancelleria della Corte
entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo
l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte