Ordinanza n. 266/1985
Altra decisione · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 2Codice penale
- art. 38legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 30
settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali")
promossi con:
1) quattro ordinanze emesse il 18 marzo 1983 e 31 maggio 1984 dal
Pretore di San Donà di Piave, iscritte al n. 391 del registro
ordinanze 1983 e nn. 980, 981 e 982 del registro ordinanze del 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno
1983 e n. 13 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Pretore di Pergine
Valsugana, iscritta al n. 1273 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con le quattro
ordinanze in epigrafe, emesse nel corso di altrettanti procedimenti
penali per contravvenzioni edilizie (in relazione alle quali era stata
corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre
1982, n. 688), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede l'estinzione
dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente al 31 luglio
1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro configurata come
oblazione: sospettando da detta norma violati l'art. 79 Cost., per
usurpazione della competenza del Presidente della Repubblica in tema di
adozione di provvedimenti di amnistia; l'art. 3 Cost., sotto il duplice
profilo di una irragionevole disparità di trattamento introdotta tra
chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e chi li abbia
completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del decreto, nonché
tra gli abbienti e i non abbienti; e l'art. 77 Cost., sul rilievo che
proprio la limitazione di efficacia dei benefici proverebbe per tabulas
l'inesistenza, nella specie, della necessità ed urgenza richieste per
l'emanazione di un decreto-legge;
che, in punto di rilevanza, ha aggiunto lo stesso Pretore che
questa non sarebbe - a suo avviso - esclusa dalla sopravvenuta
soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione del
d.l. 688/1982 (in l. 873/1982): in quanto l'ultimo comma dell'art. 2
cod. pen. farebbe salvo il principio di applicabilità della norma
penale più favorevole (di cui al comma terzo dello stesso articolo)
anche nell'ipotesi di norma di favore contenuta (come nella specie) in
un decreto-legge e non convertita in legge formale;
che analoga impugnativa dell'art. 9 d.l. 688/1982 è stata proposta
anche dal Pretore di Pergine Valsugana, con altra ordinanza del 6
novembre 1982 (pervenuta alla Corte il 28 novembre 1984) in relazione
che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere
unitariamente decisi;
che, per altro, l'art. 2 cod. pen., nella parte invocata dal
giudice a quo (per argomentare la rilevanza della sollevata questione),
è stato, nel frattempo, dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza di questa Corte n. 51 del 1985;
che, comunque, nelle more del giudizio è intervenuta la legge 28
febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga
ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il
cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene
efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione
dell'impugnato art. 9 del d.l. 688/1982;
che alla luce di tale sopravvenienza normativa appare, quindi,
opportuno restituire gli atti ai giudici a quibus perché valutino la
rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di S. Donà di Piave e
di Pergine Valsugana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte