Ordinanza n. 266/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con due ricorsi della Regione Campania
notificati il 2 agosto 1994 e il 28 febbraio 1995, depositati in
cancelleria il 10 agosto 1994 e il 6 marzo 1995, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito: a) del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 4 luglio 1994 recante "Direttive e
criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al
noleggio e viceversa"; b) della circolare del Ministero dei trasporti
e della navigazione, D.C. III Div. 32 del 12 gennaio 1995 - prot. n.
82 - avente ad oggetto: "Disposizioni applicative del D.M. 12 luglio
1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al
noleggio e viceversa" ed iscritti rispettivamente ai nn. 27 del
registro conflitti 1994 e 6 del registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri nel giudizio promosso con ricorso iscritto al reg. confl. n.
6 del 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che la Regione Campania ha sollevato conflitto di
attribuzioni, nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale 4 luglio
1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994,
recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal
servizio di linea al noleggio e viceversa" (reg. confl. n. 27 del
1994);
che la ricorrente ricorda che in materia di autolinee la
competenza è ripartita tra lo Stato, cui spetta la valutazione
tecnica dell'idoneità del mezzo ad essere utilizzato per un servizio
diverso da quello suo proprio, e la regione, quale ente concedente la
linea, che esercita le funzioni in ordine alla gestione del servizio,
secondo le disposizioni del nuovo codice della strada (artt. 82,
comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285) e l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale
(sent. n. 2 del 1993);
che il provvedimento impugnato sarebbe invasivo delle competenze
regionali perché conterrebbe prescrizioni non aventi carattere
strettamente tecnico, bensì attinenti anche alla gestione del
servizio di spettanza della regione, in violazione degli artt. 117 e
118 della Costituzione, 1 e 3 del d.P.R. n. 5 del 1972 e 84 del
d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di tramvie e linee automobilistiche
di interesse regionale;
che, con altro ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995), la Regione
Campania ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della
circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione del 12
gennaio 1995, recante "Disposizioni applicative del D.M. 4 luglio
1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al
noleggio e viceversa", riproponendo le censure già svolte nei
confronti del precedente provvedimento;
che in questo secondo giudizio si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, contestando la fondatezza del conflitto, perché,
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Ministero non
pretende di ingerirsi nel controllo sulla regolarità del servizio di
linea di competenza regionale, ma si preoccupa soltanto di prendere
in esame, a fini di sicurezza, il singolo veicolo del quale si è
domandata la distrazione;
che all'udienza la difesa dello Stato ha eccepito la
inammissibilità del ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995) per vizio
della notificazione;
Considerato che i due ricorsi coinvolgono atti tra di loro
connessi e propongono censure identiche o analoghe, per cui i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronuncia;
che entrambi i ricorsi sono stati notificati al Presidente del
Consiglio dei ministri soltanto presso l'Avvocatura generale dello
Stato e non anche al diretto destinatario, nella sua sede;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte
(sent. n. 295 del 1993, 355 del 1992, 548 del 1989, 215 del 1988),
dalla quale non si hanno ragioni di discostarsi, ai giudizi
costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza
dello Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958 n. 260 e 3
aprile 1979, n. 103 e che in particolare quest'ultima legge, avendo
disposto espressamente la sua applicabilità ai giudizi davanti al
Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, l'ha
implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali;
che non può ritenersi sanato, per il ricorso iscritto al reg.
confl. n. 6 del 1995, il vizio della notificazione per effetto della
costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri
per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, data l'eccezione
che in proposito essa ha formulato all'udienza e che va accolta
perché la notificazione deve essere diretta agli organi cui spetta
la legittimazione (ad agire o a contraddire) in questi giudizi;
che pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati
manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità dei
ricorsi proposti dalla Regione Campania avverso:
1) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
luglio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio
1994), recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus
dal servizio di linea al noleggio e viceversa";
2) la circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione,
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, 12 gennaio 1995, avente ad oggetto "Decreto 4 luglio
1994 concernente direttive e criteri per la distrazione degli autobus
dal servizio di linea al noleggio e viceversa".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte