Ordinanza n. 266/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1,
lettera a) e commi 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 2
dicembre 1998 dal pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, nel
procedimento penale a carico di Morea Edoardo, iscritta al n. 193
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un procedimento di opposizione a
decreto penale di condanna emesso nei confronti di un automobilista
"per aver percorso la carreggiata o parte di essa in area
autostradale in senso di marcia opposto a quello consentito" - il
pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, con ordinanza del 2
dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1,
lettera a) e commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui assoggetta al
medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le
condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di
autostrada e, quindi, anche sugli svincoli";
che, secondo il rimettente, la denunciata normativa viola il
principio di uguaglianza, poiché: a) accomuna in un analogo
trattamento condotte che possono assumere eccezionale gravità, in
quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione (quali le
inversioni di marcia attraverso i by pass esistenti lungo il
tracciato autostradale), ed altre condotte (come quella ascritta
all'imputato) che non possono in alcun modo connotarsi per analoghi
caratteri di pericolosità; b) tratta in maniera più severa la
condotta prevista, rispetto ad altre simili condotte, altrettanto se
non addirittura più gravi sul piano della pericolosità (tra le
quali il rimettente cita in particolare: la retromarcia in
autostrada; l'inversione di marcia nelle strade urbane ed extraurbane
in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; il sorpasso in caso
di scarsa visibilità o in corrispondenza di intersezioni; la
circolazione contromano in generale e quella in corrispondenza di
curve, in casi di scarsa visibilità o in strade con carreggiate
separate);
che, sempre secondo il rimettente, la denunciata normativa
contrasta anche col principio di ragionevolezza, in quanto la
disparità di trattamento evidenziata sub a) non può essere
attenuata dalla possibilità per il giudice di graduare in concreto
la pena, la quale è comunque prevista in maniera assai severa e
sproporzionata rispetto al fatto commesso;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno
incidente di costituzionalità, questa Corte, con ordinanza n. 58 del
1999, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione,
sollevata con identiche motivazioni dal medesimo pretore rimettente;
che, richiamando tale ordinanza, va ribadito che la norma
censurata coerentemente sanziona - consentendo, peraltro, una congrua
graduabilità tra un minimo ed un massimo - condotte ritenute dal
legislatore idonee a determinare situazioni di gravissimo pericolo,
ad evitare le quali egli ha previsto un divieto assoluto che appare
correlato alla regola dell'unidirezionalità obbligatoria della
circolazione, non certo irragionevolmente imposta in qualunque punto
dei tratti autostradali, proprio per le evidenti caratteristiche di
questi rispetto alle strade comuni; e che non spetta a questa Corte
di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore né di
stabilire comparativamente la quantificazione di sanzioni non
omogenee riferite a diverse condotte contemplate dallo stesso codice
della strada;
che, pertanto, la questione è da dichiararsi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 1, lettera a) e commi 19 e 22,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dal pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte