Ordinanza n. 267/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1/1978
usata come parametro
citata
- art. 1legge 1/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
primo, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (sull'accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di
Bologna - nei ricorsi riuniti proposti da Calderoni Daniele in proprio
e per conto contro il Comune di Russi, iscritta al n. 646 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione dell'Avv. Edda Menzani per Calderoni
Daniele, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri,
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il T.A.R.
dell'Emilia-Romagna - adito per l'annullamento di una delibera comunale
di approvazione del progetto di allargamento di una strada e della
susseguente delibera, dello stesso ente, di occupazione di urgenza
degli immobili di proprietà privata interessati dalla esecuzione del
progetto - ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 1,
comma primo, della legge 3 gennaio 1979, n. 1 (sull'accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche... ), "nella parte in cui
stabilisce che l'approvazione dei progetti di opere da parte dei
competenti organi dei Comuni equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse", per
contrasto con l'art. 97 Cost.;
che, all'uopo, il giudice a quo ha testualmente motivato che, "se
è vero che non è mai esistito nell'ordinamento giuridico italiano in
materia di procedimento espropriativo e in relazione a tale
disposizione costituzionale il principio della trilateralità
intersoggettiva (ente o autorità che promuove l'esproprio, autorità
che lo pronuncia, soggetto espropriato), ma semmai solo quello della
trilateralità meramente interorganica, è altrettanto vero che mentre
ciò può avere una giustificazione per lo Stato o altri enti
territoriali di rilevanti dimensioni che abbiano un complesso di
uffici... variamente articolato e composto (di talché si può
considerare realizzata una effettiva diversificazione delle parti
allorché agiscano due uffici diversi dello stesso ente), altrettanto
non può sicuramente e aprioristicamente sostenersi per i piccoli enti
(quali ad esempio i Comuni, soprattutto allorché sono di modeste
dimensioni) per i quali la struttura organizzativa è o può essere di
tale ridotta entità da far dubitare che si verifichi - nella sostanza
se non nella forma - perfino la trilateralità interorganica";
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il
ricorrente condividendo le conclusioni ed aderendo alle argomentazioni
dell'ordinanza di rinvio; ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, che ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnativa.
Considerato che, con sentenza n. 319 del 1983, questa Corte ha già
escluso che la predetta disposizione sub art. 1 l. 1/1978 contrasti con
il medesimo parametro costituzionale dell'art. 97, sia sotto il profilo
della mancata attribuzione a distinte competenze amministrative (e
cioè ad organi diversi del medesimo soggetto) delle due fasi proprie
del procedimento espropriativo (accertamento dei relativi presupposti -
adozione dei provvedimenti ablativi), sia in relazione all'aspetto
dell'affidamento del potere di iniziativa allo stesso soggetto
beneficiario dell'espropriazione, pur se non dotato - come il Comune -
di una struttura articolata al pari di quella statale;
che la motivazione posta a base di tale decisione conserva tuttora
la sua validità, non potendo revocarsi in dubbio che la sottolineata
concentrazione di competenze sia razionalmente rispondente allo "scopo
essenziale di accelerare i tempi per la realizzazione delle opere
pubbliche" e non escluda comunque che l'organo titolare delle
competenze stesse debba, in ordine all'esercizio di ciascuna, "dare
esatta e completa applicazione alla legge ed osservarla pienamente
nella sua lettera e nel suo spirito in modo da perseguire in maniera
obiettiva il soddisfacimento degli interessi pubblici";
che, d'altra parte, l'ordinanza non prospetta argomentazioni nuove
rispetto a quelle esaminate con la citata sentenza 319/83.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 3 gennaio 1978, n.
1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e
di impianti e costruzioni industriali), sollevata, in riferimento
all'art. 97 Cost., con l'ordinanza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna 27
aprile 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte