Ordinanza n. 267/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 17 ottobre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Vibo Valentia sul ricorso proposto da Pugliese Felicita contro
l'Ufficio del Registro di Vibo Valentia, iscritta al n. 647 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Vibo
Valentia sul ricorso proposto da Felicita Pugliese contro l'Ufficio
del Registro di Vibo Valentia, con ordinanza in data 17 ottobre 1988
(pervenuta alla Corte il 4 dicembre 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili) nella parte in cui "non assicura al coobbligato
alcuna difesa in ordine alla posizione dell'obbligato principale e
non prevede una rimessione in termini per l'impugnativa da parte del
coobbligato degli atti di accertamento ai quali l'obbligato
principale sia rimasto inerte", per contrasto con gli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione fosse dichiarata inammissibile per difetto di
motivazione in ordine al requisito della rilevanza o, comunque,
manifestamente infondata;
Considerato, in relazione all'eccezione dell'Avvocatura generale
dello Stato, che dal contesto della fattispecie sottoposta all'esame
della Corte può desumersi la rilevanza della questione sollevata ai
fini della definizione del giudizio a quo;
che, nel merito, come più volte affermato da questa Corte (ord.
n. 544 del 1987 e sent. n. 207 del 1988), l'obbligazione solidale
tributaria non si differenzia da quella comune con la conseguenza
che, in base ai principi civilistici, il responsabile solidale può
tutelare i propri interessi nel processo tributario fin dal momento
in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per
far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia
venuto a conoscenza in quell'occasione, e ciò in quanto la mancata
notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi
confronti (vedi fra le altre: sentt. 108 e 207 del 1988, 184 e 246
del 1989, e ord. 178 del 1990);
che, pertanto, il diritto di difesa del coobbligato solidale
risulta adeguatamente ed autonomamente tutelato nei confronti
dell'atteggiamento di inerzia o acquiescenza eventualmente assunto
dagli altri coobbligati, rispetto al cui trattamento non è pertanto
rilevabile, sul piano processuale, alcuna disparità;
che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente
infondata, con l'ulteriore precisazione che l'istituto della
remissione in termini, presupponendo una decadenza processuale e
quindi l'astratta possibilità dell'esercizio del diritto di azione,
appare, rispetto ai termini in cui è stata formulata la censura di
legittimità costituzionale, impropriamente richiamato dal giudice a
quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli
immobili) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1° grado di Vibo
Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte