Ordinanza n. 267/2000
Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 46Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 6d.P.R. 761/1979
citata
- art. 1legge 421/1992
- art. 13legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4,
comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della regione
Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e
funzionamento del consiglio dei sanitari), promossi con 18 ordinanze
emesse il 18 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri dal 512 al 529
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - prima serie speciale - n. 40 dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, con diciotto ordinanze di identico contenuto emesse in
altrettanti giudizi promossi da gruppi di tecnici della
riabilitazione nei confronti di aziende sanitarie locali (ASL) con
presidi ospedalieri a gestione diretta, di aziende ospedaliere e di
un'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione
diretta della regione Lombardia per ottenere l'annullamento delle
deliberazioni relative alla elezione del consiglio dei sanitari in
ciascuna delle aziende, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
46, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6,
comma 3, della legge della regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2
(Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei
sanitari), nelle parti in cui escludono il personale tecnico della
riabilitazione dal diritto di elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei componenti del consiglio dei sanitari;
che il remittente premette che, in attuazione della delega
contenuta nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'art. 13
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), ha stabilito che del consiglio dei sanitari
facciano parte in maggioranza medici e altri operatori sanitari
laureati, nonché una rappresentanza del personale infermieristico e
del personale tecnico sanitario, affidando all'autonomia regionale il
compito di "definire il numero dei componenti, nonché di
disciplinare le modalità di elezione e la composizione e il
funzionamento del consiglio";
che gli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, comma 1,
definiscono la composizione del consiglio dei sanitari nelle aziende
sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, prevedendo che di esso
facciano parte, in numero variabile in relazione alla tipologia
dell'azienda, tra le altre categorie di personale, operatori
professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui
alla tabella I dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e
operatori professionali in rappresentanza del personale
tecnico-sanitario di cui alla tabella L del citato d.P.R. n. 761 del
1979, e che l'art. 6, comma 3, dispone che partecipano all'elezione
del consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di
appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali,
medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato
universitario, medici veterinari, personale infermieristico,
personale tecnico sanitario;
che, ad avviso del remittente, da tale disciplina
risulterebbe l'esclusione del personale tecnico della riabilitazione,
previsto dalla tabella N dell'allegato 1 al d.P.R. n. 761 del 1979,
sia dall'elettorato attivo che da quello passivo per la composizione
del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere della regione Lombardia;
che, secondo il giudice a quo la scelta del legislatore
regionale non sarebbe affatto imposta dalla normativa nazionale, in
quanto la dizione usata dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del
1992 (personale tecnico-sanitario) ben si presterebbe a comprendere
tutte le categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario che
concorrono all'esercizio dell'attività assistenziale, rendendo
prestazioni di natura sanitaria, tra le quali indubbiamente
rientrerebbero anche le prestazioni di riabilitazione, sicché le
disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con i parametri
costituzionali indicati;
che, in particolare, tenuto conto delle funzioni attribuite
dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 al consiglio dei
sanitari, chiamato a fornire parere obbligatorio al direttore
generale per le attività tecnicosanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché ad
esprimersi sulle attività di assistenza sanitaria, tali disposizioni
contrasterebbero:
con l'art. 3 della Costituzione, per la violazione del
principio di eguaglianza derivante dal diverso trattamento che esse
riserverebbero a categorie di personale omogenee, appartenenti al
medesimo ruolo, e del principio di ragionevolezza a causa della
mancanza di idoneo fondamento giustificativo della disciplina
differenziata;
con l'art. 46 della Costituzione, in quanto non
riconoscerebbero ad una categoria professionale il diritto a
partecipare all'organo chiamato dalla legge regionale ad esprimere i
pareri obbligatori previsti sia dalla legge statale che dalla stessa
legge regionale;
con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, in contrasto
con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione,
priverebbero il consiglio dei sanitari dell'apporto delle specifiche
competenze professionali dei tecnici della riabilitazione in
relazione all'esame delle questioni che con la riabilitazione abbiano
diretta attinenza;
con il medesimo art. 97 della Costituzione, sotto il
diverso profilo della violazione del principio di imparzialità
dell'amministrazione, in quanto non consentirebbero ai tecnici della
riabilitazione di esprimere propri rappresentanti, riconoscendo la
categoria dei tecnici sanitari, di cui alla tabella L del d.P.R.
n. 761 del 1979, come unico centro rappresentativo di interessi che
coinvolgono anche professionalità ulteriori e diverse;
con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in contrasto
con la normativa statale, volta all'ampliamento della originaria
composizione dell'organo, escluderebbero da quest'ultimo una
categoria di operatori tecnici sanitari.
Considerato che i giudizi introdotti con le ordinanze di cui in
epigrafe, avendo ad oggetto disposizioni analoghe, pongono la
medesima questione e possono essere riuniti e decisi unitariamente;
che, successivamente alle ordinanze di remissione, è stata
approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della regione
Lombardia 27 marzo 2000, n. 38 (Modifiche ed integrazioni a
disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla
manovra di finanza regionale), la quale, all'art. 1, comma 38,
modifica la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende
sanitarie locali con presidi ospedalieri a gestione diretta, delle
aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali senza presidi
ospedalieri a gestione diretta, prevedendo che di esso facciano parte
un operatore professionale in rappresentanza del personale di
vigilanza e di ispezione di cui alla tabella M dell'allegato 1 al
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e un operatore professionale in
rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui
alla tabella N del medesimo allegato;
che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al
giudice remittente affinché valuti se, alla stregua della normativa
sopravvenuta, le questioni siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte