Ordinanza n. 267/2001
Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, lett. a)
210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal Tribunale di
Milano nel procedimento penale a carico di G. C. ed altri, iscritta
al n. 682 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Ferrari Valerio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio deiministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore
Giovanni Maria Flick;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 197, comma 1, lettera a) 210, comma 4, e 513, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui sanciscono
l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel
medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono
per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in
cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare
lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza
dell'accordo delle parti;
che a parere del giudice a quo il combinato disposto delle
norme oggetto di impugnativa verrebbe a configurare un sistema in
forza del quale sarebbe consentito "al coimputato ed all'imputato di
procedimento connesso dichiarante contra alios di sottrarsi ad
libitum al contraddittorio e di sottrarre ad libitum elementi di
prova rilevanti al vaglio dibattimentale";
che alla stregua degli accennati rilievi il sistema così
delineato verrebbe a porsi in contrasto con il principio della
indisponibilità del processo e della prova da parte dei soggetti
privati, evocandosi, sotto tale profilo, il contrasto con gli
artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;
che compromesso sarebbe anche il diritto di difesa
dell'imputato, che comporta per il medesimo la facoltà "di avvalersi
del diritto al silenzio ed il diritto di mentire, anche qualora
accetti di sottoporsi all'esame nel contraddittorio delle parti";
che parimenti vulnerato risulterebbe anche "il diritto da
parte di colui che viene accusato dal coimputato o dall'imputato in
procedimento connesso di sottoporre al vaglio del contraddittorio le
dichiarazioni rese nei suoi confronti": un diritto, questo, che -
sottolinea il giudice rimettente - già enucleabile in base agli
artt. 3 e 24 Cost., è stato oggi espressamente sancito
dall'art. 111, quarto comma, della medesima Carta;
che nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, nonché la parte privata, chiedendo entrambi dichiararsi
inammissibile o comunque infondata la proposta questione.
Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,
è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, fra l'altro modificando anche le
disposizioni che hanno formato oggetto della presente impugnativa;
che di conseguenza, essendo mutate le norme censurate ed il
contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono
essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la
questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte