Ordinanza n. 268/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili"), promosso con ordinanza
emessa il 3 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Genova sui ricorsi riuniti proposti da Laiolo Adriano ed altri c/
Ufficio Registri Atti pubblici di Genova, iscritta al n. 293 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 245 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza in data 3 ottobre 1977 (pervenuta alla
Corte solo il 9 febbraio 1984), la Commissione tributaria di primo
grado di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui dispone che l'incremento di
valore imponibile ai fini dell'INVIM sia dato dalla differenza tra il
valore iniziale e quello finale del bene, "calcolati in termini
monetari nominali" senza tener conto del "mutato potere d'acquisto
della moneta per effetto dell'inflazione";
che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 126 del 1979 e
che, rispetto ai motivi ivi esaminati, non ne risultano ora addotti
altri diversi od ulteriori.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., con l'ordinanza
in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte