Ordinanza n. 268/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo
comma, n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di Monti Lorenzo ed altra, iscritta al
n. 560 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44/1° serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale promosso nei
confronti di Lorenzo Monti e Giuliana Pasquarella, unici soci di una
società in nome collettivo - per la quale era stata disposta
l'amministrazione controllata, successivamente cessata ex art. 143
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) - per il concorso nel reato
previsto dall'art. 236, secondo comma, n. 1, dello stesso decreto n.
267 del 1942, per aver distratto beni e somme di denaro dal
patrimonio della società, il Tribunale di Macerata, con ordinanza
emessa l'11 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della norma
incriminatrice;
che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata - che
estende al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata a
carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di società le disposizioni degli artt. 223 e 224 del regio decreto
n. 267 del 1942 -, "limitatamente all'ipotesi di bancarotta
patrimoniale commessa in caso di amministrazione controllata cui non
abbia fatto seguito la declaratoria di stato di insolvenza",
violerebbe il princìpio di eguaglianza in quanto, a differenza dalle
fattispecie connotate da insolvenza e liquidazione concorsuale dei
creditori, la previsione penale appare razionalmente incongrua e
priva di ogni giustificazione plausibile, essendo definitivamente
scongiurato il pregiudizio patrimoniale al bene tutelato;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che l'estensione - disposta dall'art. 236, secondo
comma, n. 1, della legge fallimentare - delle ipotesi di reato degli
artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente
all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata è
preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio
dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima,
in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento;
che tale essendo l'oggetto dell'incriminazione, ragionevolmente
questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post, di
un danno patrimoniale a carico dei creditori suddetti nel senso
prospettato dall'ordinanza di rimessione;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 236, secondo comma, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sollevata dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte