Ordinanza n. 268/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1404/1956
- art. 9legge 1404/1956
- art. 24legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 137Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale), e dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte) promosso
con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Losio Francesco e il Ministero del
Tesoro ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza in data 26 ottobre 1989 (r.o. n. 682
del 1989), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di
diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,
soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale) nella parte in cui, prevedendo che i crediti vantati nei
confronti di enti pubblici soppressi, possano essere fatti valere
solo in via amministrativa, ovvero con ricorso all'autorità
giudiziaria ma soltanto entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione della decisione amministrativa, determinerebbero,
in ragione della mera qualità soggettiva del debitore,
un'ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto
alle posizioni creditorie regolate dalle norme del diritto privato;
che identica questione, già sollevata dallo stesso giudice a
quo nell'ambito del medesimo giudizio, è stata dichiarata infondata
da questa Corte con sentenza n. 693 del 1988 nel presupposto che,
secondo la prevalente giurisprudenza, "...le norme impugnate non
impediscono la proposizione dell'azione giudiziaria indipendentemente
dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo e prima
che questo, se iniziato, si sia concluso,...";
che il tribunale rimettente, non ritenendo di poter condividere
l'interpretazione accolta da questa Corte, in quanto determinerebbe
una "assolutamente ingiustificata" compressione del diritto di
credito dell'attore (la cui domanda andrebbe respinta perché
proposta oltre il termine perentorio decorrente dalla comunicazione
della decisione amministrativa), solleva nuovamente la questione nel
presupposto che la precedente pronuncia di infondatezza, avendo
natura "interpretativa di rigetto", da un lato, non lo vincoli
giuridicamente e, dall'altro, consenta una diversa decisione di
costituzionalità ove il giudice remittente non intenda adottare
l'"interpretazione adeguatrice";
che, in via subordinata e per l'ipotesi in cui alla
riproponibilità della questione nello stesso grado del giudizio
fosse di ostacolo l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
giudice a quo impugna anche tale disposizione ritenendola in
contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito a
tutti, "in ogni stato e grado del processo", dall'art. 24 della
Costituzione;
che non si sono costituite le parti ed è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato osservando che la questione
principale già dichiarata infondata, in base all'art. 137, ultimo
comma, della Costituzione e al principio del ne bis in idem, sarebbe
inammissibile in quanto riproposta in termini identici nello stesso
giudizio, mentre quella sollevata in via subordinata risulterebbe
irrilevante, poiché il contenuto della disposizione impugnata non si
riferisce alle ordinanze della Corte ma alle ordinanze (di manifesta
irrilevanza o infondatezza) del giudice davanti al quale l'eccezione
è stata sollevata;
che, nel merito, l'interveniente ha poi dedotto l'infondatezza
di entrambe le questioni;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 693 del 1988, ha
già dichiarato infondata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione e per gli stessi profili ora riproposti, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404;
che è precluso allo stesso giudice a quo sollevare questione
identica a quella già dichiarata infondata nel corso del medesimo
giudizio (sentt. nn. 54 del 1961, 90 del 1964, 140 del 1973, 197 del
1983, 350 del 1987 e 536 del 1988) e ciò anche quando, avendo la
precedente pronuncia natura interpretativa, la riproposizione della
questione muova proprio dall'interpretazione esclusa dalla Corte;
che tale preclusione discende dal carattere incidentale del
giudizio di legittimità costituzionale e dall'imprescindibile nesso
di necessaria pregiudizialità che lo lega al processo principale, il
che comporta che il giudice a quo, che deve sollevare la questione di
legittimità costituzionale (non potendo definire il giudizio
indipendentemente dalla risoluzione di essa), è tenuto poi ad
uniformarsi alla pronuncia della Corte, anche per quel che riguarda
l'interpretazione esclusa che costituisce parte integrante della
decisione che egli deve assumere;
che, così chiarite le ragioni della preclusione e della
conseguente manifesta inammissibilità della questione già
dichiarata infondata con la sentenza n. 693 del 1988, risulta del
tutto irrilevante la seconda questione proposta in via subordinata e
concernente l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che ha
riguardo alle ordinanze di manifesta infondatezza o di irrilevanza
emesse dal giudice a quo e non dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di
diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,
soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal
Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte),
sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte